
Autore: Stefano Gazzella
La decisione della Commissione europea relativa al Privacy Shield, che riconosceva il livello di protezione adeguato degli Stati Uniti e per l’effetto consentiva l’esportazione dei dati personali in conformità all’art. 45 GDPR, è venuta meno per effetto della nota sentenza Schrems II due anni or sono.
Ora, l’onda lunga della sentenza sta producendo effetti apprensibili non solo dagli esperti di data protection o dagli attivisti dei diritti digitali europei, bensì sta diventando un fatto di cronaca e un elemento che le organizzazioni dovranno necessariamente valutare.
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Nell’ultimo anno, sollecitate per lo più dai reclami di NOYB (l’associazione di attivisti della privacy e dei diritti digitali fondata dallo stesso Maximilian Schrems), le autorità di controllo europee hanno iniziato ad indicare l’illiceità di molti servizi che comportano una possibilità di trasferimento dei dati negli Stati Uniti nonostante la presenza di clausole contrattuali standard predisposte da parte dei fornitori.
Il motivo?
In generale, l’inadeguatezza delle misure supplementari predisposte secondo le indicazioni dell’EDPB.
Infatti, per il trasferimento dei dati verso un paese come gli Stati Uniti che non solo è privo di decisione di adeguatezza ma si è visto dichiarare da una sentenza della CGUE l’inadeguatezza della propria legislazione (in particolare: l’Executive Order 12333 e l’art. 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act, ma è bene notare come anche il Cloud Act ponga le medesime criticità) a presentare tutele analoghe a quelle stabilite dal GDPR non possono essere ritenute sufficienti le sole garanzie adeguate previste dall’art. 46 GDPR.
Per questo motivo le misure supplementari che sono state predisposte non sono state valutate come sufficienti in ragione della possibilità di accesso ai dati personali trattati dall’importatore (e dunque: il fornitore di servizi) da parte delle Autorità governative e dalle agenzie di intelligence statunitensi con una compressione sproporzionata dei diritti degli interessati.
La vicenda è un crescendo dal momento che fino ad oggi l’ondata ha investito i servizi di Cloudflare da parte dell’autorità di controllo portoghese, Google Analytics per le autorità di controllo francese, austriaca e italiana, e Google Workspace con un recente provvedimento dell’autorità di controllo danese.
Si attende uno statement condiviso da parte dell’EDPB a riguardo, che auspicabilmente non dovrebbe tardare ad arrivare al fine di fornire una coerenza all’applicazione della norma in tutti gli Stati membri.
Ma più che alla valutazione dei singoli servizi oggi si deve guardare all’orizzonte che si profila in seguito al principio di diritto che si sta cristallizzando attraverso i singoli provvedimenti: il fatto che la legislazione statunitense ponga delle “deroghe alla normativa in materia di protezione di dati che eccedono le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica”, citando le parole del Garante Privacy.
Allo stato dei fatti, l’orizzonte che si profila è la disconnessione dai servizi made in USA.
Salvo che gli Stati Uniti non recedano proprio sulle deroghe previste per l’applicazione della normativa di sicurezza nazionale. O che si raggiunga un nuovo accordo, destinato poi a naufragare con una sentenza Schrems III ovviamente.
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