
Art. 617-quinquies c.p.: Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall'art.617-quater, quarto comma.
L’art 617-quinquies c.p. punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all’articolo 617- quater c.p., indicando come penalmente rilevante l’installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici.
Mentre con l’art.617-quater , quindi , si punisce la ricezione comunque avvenuta, con l’art.617 – quinquies si colpisce l’organizzazione voluta e predisposta per quel fine.
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La semplice installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni, informatiche o telematiche, è sottoposta ad una sanzione da uno a quattro anni.
E’ prevista una pena da uno a cinque anni qualora gli stessi fatti siano commessi in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure siano commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commessi da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.
Ricorre l’aggravante prevista dagli artt. 617 quinquies, co. 2, e 617 quater, co. 4, cod. pen. nel caso in cui vengano apposti presso gli sportelli “bancomat” i dispositivi denominati skimmer atti ad intercettare fraudolentemente comunicazioni di dati. L’attività bancaria di raccolta del risparmio, infatti, costituisce un servizio di pubblica necessità esercitata da soggetti privati, risponde a un interesse pubblico ed è svolta a seguito del rilascio di specifica autorizzazione, sicché qualsiasi attività di intercettazione abusiva di dati a suo danno deve ritenersi esercitata a danno di un esercente un soggetto esercente servizio di pubblica necessità (Cass., Sez. V, sent.n. 17814/23) .
Si tratta di un reato di pericolo concreto “per la cui configurazione è necessario accertare la idoneità dell’apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite”(Cass.,Sez.V,sent.n. 3236/19).
Integra il reato di cui all’art. 617- quinquies c.p. la condotta di colui che installi, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati (Cass., sent. n. 36601/10).
Parimenti ravvisabile tale delitto nella condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l’intercettazione implica l’inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse (Cass., sent.n. 3252/07).
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