Paolo Galdieri : 15 Luglio 2024 09:05
Art.600-quater c.p.:
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.
L’art. 600-quater c.p sanziona chi consapevolmente acquisisce o detiene materiale pornografico realizzato con l’impiego di individui di età inferiore ai 18 anni.
La norma in questione punisce le condotte alternative di procurarsi o detenere materiale pedopornografico.
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In passato, la visione di materiale pedopornografico veniva considerata penalmente irrilevante se avveniva senza che il possessore del materiale avesse una relazione con il mercato di quest’ultimo. In altre parole, la legge non puniva la mera visione del materiale, ma focalizzava l’attenzione sul legame del possessore con il mercato della pedopornografia. Tuttavia, la situazione è cambiata con l’introduzione dell’ultimo comma, derivante dall’art. 20, comma 1, lettera a) della legge n. 238/21. Questa modifica punisce chi, mediante l’utilizzo di internet o altri mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di diciotto anni. È importante notare che non dovrebbero essere puniti coloro che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico.
L’oggetto materiale del reato è il materiale pornografico realizzato con l’impiego di minori di 18 anni, senza considerare il consenso del minore, poiché il sistema di incriminazioni in materia di pedopornografia, presume che tale consenso non possa essere liberamente dato.
È necessario possedere la consapevolezza e la volontà di acquisire o detenere materiale pedopornografico. Va sottolineato che l’utilizzo dell’avverbio “consapevolmente” nel primo comma limita la punibilità alle azioni caratterizzate da dolo diretto o intenzionale, dovendosi presumibilmente escludere il dolo eventuale. Questa consapevolezza non riguarda solo l’acquisizione o la detenzione del materiale, ma anche il suo contenuto. Pertanto, vengono sanzionati solo coloro che si procurano o detengono materiale che esplicitamente raffigura minori, non chi accetta semplicemente la possibilità che tale materiale possa essere di natura pedopornografica.
Il secondo comma prevede un’aggravante, che comporta un aumento di pena fino a due terzi, se il materiale detenuto è di notevole quantità. L’incremento della pena si applica anche se il reato è commesso da più persone insieme, da una persona che fa parte di un’associazione criminale per facilitarne l’attività, o se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva un grave pregiudizio al minore a causa della ripetizione delle azioni. La pena è inoltre aumentata fino a due terzi nei casi in cui vengano utilizzati mezzi per impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Materiale pedopornografico quale oggetto della condotta
Non può integrarsi un’ipotesi di “pornografia domestica”ai sensi del reato di cui all’art.600-quater c.p. nel caso in cui il minore che produce ed invia il materiale pedopornografico abbia meno di 14 anni, non avendo raggiunto l’età per esprimere un valido consenso sessuale (Cass.,Sez.III,sent.n.23840/22. In senso conforme: Cass., Sez. Un..pen., sent. n. 4616/22.; Cass., Sez. III, sent.n.. 5522/20; Cass., Sez. Un.pen., sent. n. 51815/18).
Il materiale pedopornografico individuato quale oggetto materiale delle condotte di procacciamento e detenzione incriminate dall’art. 600 – quater c.p. deve consistere, quando si tratti di materiale informatico scaricato in internet, comunque in files completi, incorrotti e visionabili o comunque potenzialmente fruibili per mezzo degli ordinari strumenti e competenze informatiche, dei quali sia provata la disponibilità in capo all’utente (Cass., Sez. III, sent. n. 10491/14).
Integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di “file di contenuto pedopornografico archiviati sul “cloud storage” di una “chat” di gruppo nello spazio Telegram e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso (Cass.Sez.III, sent.n.36572/23).
Con riferimento al reato di cui all’art. 600-quater cod. pen., rientra nel concetto di detenzione di materiale pedopornografico non solo la disponibilità di contenuti archiviati permanentemente, ma anche la disponibilità di file fruibili, senza limiti di tempo e luogo, mediante accesso a un archivio virtuale integralmente consultabile con credenziali di autenticazione esclusive o comunque note a chi le utilizzi (Cass. , Sez.III, sent.n. 4212/23).
Il reato di detenzione di materiale pedopornografico sussiste anche se l’imputato ne ha la disponibilità tramite il cloud di un sito internet cui accede con password personali (Cass.,Sez.II, sent.n. 3212/23).
L’avvenuta cancellazione dei files a contenuto pedopornografico determina solo la cessazione della permanenza del reato e non , invece, un’eliminazione ex tunc della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei “files”sino a quel momento detenuti (Cass., Sez.III, sent.n.11044/17).
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files pedopornografici, scaricati da internet, mediante l’allocazione nel cestino del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al file ( Cass,. Sez. III, sent. n. 639/10).
E’ penalmente rilevante la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico “scaricato”(cosiddetta operazione di “download”) da un sito internet a pagamento , in quanto il comportamento di chi accede al sito e versa gli importi richiesti per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce(Cass., Sez.III, sent.n. 41570/07).
La disponibilità del materiale pedopornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori deve essere intesa come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, senza che ne sia necessario l’effettivo uso (Cass.,Sez.III,sent.n. 36094/06).
La fattispecie in parola non può configurarsi laddove il soggetto navigando su internet entri semplicemente in contatto con immagini pedopornografiche, essendo necessario che lo stesso se ne appropri, “ salvandole e veicolandole o sul disco fisso del p.c. o su altri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque la riproduzione” ( Cass., Sez III, sent. n. 39282/05; Tribunale di Brescia, sentenza n.1619/04)..
Altra giurisprudenza, tuttavia, ha affermato la sussistenza del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia semplicemente visionato, senza scaricarle, immagini pedopornografiche contenute all’interno di un sito internet (Cass., Sez. III, sent. n. 639/11; Cass., Sez. III, sent. n. 41570/07). Problema, probabilmente superato dall’introduzione del terzo comma che punisce il mero accesso a materiale pedopornografico.
La prova del dolo di tale reato può desumersi anche dal sol fatto che i contenuti scaricati siano stati collocati in supporti informatici diversi(ad.es. nel “cestino” del sistema operativo), in quanto tale attività evidenzia una selezione consapevole dei “files”, non rilevando il fatto che non siano stati effettivamente visionati (Cass.,Sez.III, sent.n. 48175/17).
La perdita accidentale di una “memory-card “per telefoni cellulari contenente materiale pedopornografico esclude la volontà del reo di consentire a terzi la frizione dei “file” e , pertanto, non configura gli estremi della divulgazione prevista dall’art.600-ter c.p., integrando unicamente gli elementi costitutivi della detenzione punita dall’art.600 –quater c.p.(Cass., Sez.III, sent.n. 40847/12).
Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è un reato permanente, sicché i termini decorrono dalla data del sequestro (Cass., Sez. III, sent. n. 29721/10).
In ordine all’eventualità di un concorso tra i delitti di cessione e detenzione di materiale pedopornografico, la stessa viene esclusa nel senso che nell’ipotesi in cui venga contestata la cessione, la detenzione non assume rilevanza, costituendo un antefatto non punibile (Cass., Sez.III, sent.n. 2011/2014; Cass., Sez. III,sent. n. 36364/08).
Quanto ai criteri per individuare “l’ingente quantità” è stato chiarito come “la configurabilità della circostanza aggravante della”ingente quantità “ nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene”( Cass. , Sez. III, sent. 39543/17; Cass., Sez.III, sent.n. 35876/16; Cass., Sez. III, sent. n. 17211/11).
In una prima decisione (Cass., Sez. III, sent. n. 17211/11) è stata considerata ingente la detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici, mentre in altra (Cass. , Sez. III, sent. 39543/17) quella di un film e 300 fotografie.