Stefano Gazzella : 6 Agosto 2022 07:00
Autore: Stefano Gazzella
Il Garante Privacy, dopo aver rivolto un avvertimento – potere previsto dall’art. 58.2 lett. a) GDPR – a TikTok riguardante la pubblicità personalizzata basata sul legittimo interesse rilevando anche il rischio che contenuti inappropriati raggiungano utenti minorenni, ha ritenuto una “decisione responsabile” quella della piattaforma di sospendere tale base giuridica e continuare ad adottare il consenso.
Infatti, la raccolta automatica delle informazioni riguardante l’attività svolta all’interno del social comporta l’applicazione della direttiva e-privacy e per l’effetto la necessità del consenso per “l’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente” richiamato dall’art. 122 Cod. Privacy.
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Rilevata tale insanabile criticità, l’Authority ha voluto approfondire l’aspetto della rendicontazione del legittimo interesse. Secondo i rilievi svolti, nello svolgimento del test in tre passaggi (Purpose, Necessity, Balancing) TikTok ha mancato di individuare lo specifico interesse perseguito, non ha circoscritto le categorie di dati trattati e il bilanciamento è viziato di eccessiva genericità.
Ciò che richiede il metodo è invece che lo scopo perseguito sia individuato e definito con riferimento alle “ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare” (considerando n. 47 GDPR), dunque che sia valutata la necessità dei trattamenti per il suo perseguimento e infine che sia svolta un’operazione di bilanciamento con i diritti e le libertà dell’interessato secondo il criterio della non prevalenza degli stessi prevedendo, se del caso, misure di salvaguardia.
La profilazione dei comportamenti degli utenti per la pubblicità personalizzata all’interno di TikTok potrà dunque avvenire solamente sul consenso e nei confronti dei maggiorenni, ma nulla viene detto sui propositi riguardanti la age verification.
Il nodo è tutt’altro che di secondaria importanza dal momento che secondo la norma italiana armonizzata (art. 2-quinquies Cod. Privacy) è prevista la possibilità per il minore fino a 14 anni di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, mentre per i minori di 13 anni non è possibile l’accesso alla piattaforma.
Nel provvedimento di avvertimento è stata evidenziata l’assenza di misure specifiche per la verifica dell’età le quali
“non paiono in grado di escludere che la pubblicità personalizzata possa essere rivolta a minori di 18 anni, e persino ai minori di 14 anni, che rappresentano un bacino presso cui la piattaforma è assai popolare.”.
Ma come evidenziato da CNIL, al momento non ci sono soluzioni di age verification in grado di soddisfare quel bilanciamento fra efficacia – e dunque: tutela dei minori – e garanzie di protezione dei dati personali degli interessati.
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