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Supply chain: quando l’attacco hacker diventa una guerra legale, chi paga i danni?

Supply chain: quando l’attacco hacker diventa una guerra legale, chi paga i danni?

2 Settembre 2026 10:41
In sintesi

Dopo un attacco ransomware, chi deve pagare i danni? Aziende e fornitori IT possono finire in tribunale per stabilire le responsabilità. La giurisprudenza sta mettendo sotto pressione i provider, soprattutto in caso di gravi negligenze su backup, aggiornamenti e sicurezza. Anche i contratti e la NIS2 diventano decisivi.

La gestione delle intrusioni informatiche ha subito una forte trasformazione a seguito dell’incremento degli attacchi ransomware. Ci è resi conto, infatti, che tali attacchi non portano solamente problematiche di carattere tecnico ma anche legale. Nella mia esperienza sul campo al fianco di aziende colpite e fornitori IT, ho constatato come, innanzi ad aggressioni informatiche che determinano blocco dei computer e dati cifrati, i danni sono immediati e diversi. Si registrano perdite economiche conseguenti al fermo della produzione, decremento di clienti, nonché il rischio di sanzioni o estorsioni. Se da un lato, quindi, l’azienda è chiamata immediatamente a gestire l’emergenza per ripristinare il funzionamento dei sistemi, dall’altro va alla ricerca del responsabile di quanto accaduto.

E’ questa la fase in cui si vuole individuare il c.d. “colpevole contrattuale”. L’azienda che ha subito l’attacco cerca di capire se vi sia responsabilità di quanto accaduto nell’attività dei propri fornitori IT e sulla società di cybersecurity gestita, accusandoli, sovente, di non aver apprestato adeguate tutele a protezione dei sistemi e di essere stati, quindi, negligenti o aver addirittura commesso errori gravi.

Per quanto concerne i fornitori di servizi informatici, questi tentano di tutelarsi attraverso clausole scritte nei contratti. Tra le difese possibili vi è quella di aver onorato il contratto essendosi impegnati solo a fare “del loro meglio”, senza poter garantire una protezione assoluta, oppure si giustificano affermando che l’attacco informatico è stato un evento imprevedibile e impossibile da fermare.

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La materia risulta ancora più delicata a seguito della Direttiva NIS2, che obbliga le aziende a verificare la sicurezza di tutti i propri fornitori. Attualmente molte società per ridurre i rischi giuridici inseriscono nei contratti regole e penali sempre più severe, prevedendo l’obbligo di segnalazione di problemi entro pochissime ore.

Basta che il fornitore faccia del proprio meglio o serve garantire un risultato concreto?

Quando a seguito di un attacco informatico sorge un contenzioso tra azienda e fornitore ci si chiede se il fornitore debba esclusivamente dimostrare di aver lavorato con attenzione o piuttosto garantire che i sistemi funzionino e i dati siano al sicuro.

La difesa dei fornitori di servizi informatici è stata per lungo tempo quella di sostenere di avere un’obbligazione di soli “mezzi” ovvero di mettere impegno e competenza qualificata ma di non poter garantire al 100% che un attacco non avvenga. Tale atteggiamento è d’altra parte in linea con l’articolo 1176 c.c. che impone ai professionisti di agire con la massima diligenza e secondo le migliori regole del settore, ma non di dover garantire il risultato.

Da un po’ di tempo a questa parte si registra un orientamento diverso da parte degli organi giudicanti. Secondo tale recente impostazione chi acquista un servizio di cybersecurity o di salvataggio dei dati (backup) non lo fa per pagare un’attività generica, ma per ottenere un risultato preciso ovvero lavorare senza interruzioni e non perdere i propri dati.

In quest’ottica si colloca la sentenza del Tribunale di Milano n. 2821 del 2023, la quale ha stabilito che i contratti per la gestione di sistemi informatici complessi impongono un’obbligazione “di risultato”. Stando a tale orientamento se un attacco ransomware distrugge i dati o i backup dell’azienda, la legge presumerà in automatico la responsabilità del fornitore IT e, quindi, sarà compito di quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver fatto tutto perfettamente o che l’attacco è stato un evento del tutto imprevedibile e impossibile da evitare.

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I limiti al risarcimento e lo scudo della colpa grave

Il fornitore informatico se vuole evitare il rischio di pagare risarcimenti milionari in caso di problemi deve inserire nei contratti alcune clausole che limitano la propria responsabilità. Si cerca , quindi, di fissare un tetto massimo ai rimborsi, ad esempio cifre pari a qualche mese di canone, oppure si esclude il risarcimento per i danni indiretti come il blocco della produzione o il danno d’immagine.

Occorre , tuttavia, ricordare che l’articolo 1229 c.c. prevede la nullità di qualsiasi patto contrattuale che limiti o escluda la responsabilità se il fornitore ha agito con dolo oppure con colpa grave.

Quando ci si trova innanzi ad un attacco ransomware, il contenzioso si concentra sulla gravità dell’errore commesso. Ecco perché se il problema deriva da una svista da poco, le limitazioni nel contratto restano valide, cosa che non si verifica in caso di colpa grave in quanto le clausole di protezione cadono e la società informatica deve risarcire l’intero danno subito dall’azienda.

Considerato che la colpa grave si verifica quando si ignorano le regole base del proprio mestiere, nell’ambito della cybersecurity questa viene riconosciuta, ad esempio, quando ci si dimentica di installare aggiornamenti di sicurezza urgenti, non si controlla mai se il salvataggio dei dati funziona o se si ignorano gli allarmi di intrusione. Da questo punto di vista è bene sottolineare come non sia un’adeguata difesa quella dove i fornitori si giustificano affermando che le protezioni avanzate costavano troppo rispetto al valore del contratto. Gli organi giudicanti, infatti, hanno in diverse pronunce chiarito come il risparmio economico non giustifica la mancanza delle misure di sicurezza fondamentali e ,quindi, la scelta di risparmiare sulle protezioni di base viene considerata una grave negligenza, cancellando ogni scudo contrattuale.

Le prove da produrre e la protezione preventiva delle parti

Quando si affronta una causa avente ad oggetto gli effetti di un attacco informatico è fondamentale la qualità delle prove digitali estratte dai computer, come le registrazioni delle attività e i report tecnici dei sistemi. Le registrazioni valgono come prova piena soltanto se la controparte non ne contesta la fedeltà alla realtà, ma è stato chiarito dalla la Corte di Cassazione come l’eventuale contestazione debba essere motivata in modo estremamente preciso e dettagliato sul piano tecnico.

Se si vuole rendere inattaccabili i dati informatici prodotti, ed al contempo contrastare con successo contestazioni, occorre congelarli usando strumenti di validazione legale come le marche temporali e i sigilli elettronici qualificati, seguendo procedure internazionali trasparenti che garantiscano l’integrità del reperto fin dal primo momento. Per evitare che determinate azioni possano incidere sull’esito della futura causa, determinando la distruzione delle prove, occorre evitare errori già nelle prime ventiquattr’ore dall’attacco, ad esempio il riavvio affrettato dei server da parte di personale non specializzato con conseguente cancellazione delle tracce in memoria.

Personalmente suggerisco di tutelarsi a livello contrattuale ben prima che si verifichi un problema, prevedendo moduli scritti di rifiuto delle protezioni per dimostrare che eventuali carenze erano state sollecitate dal cliente, oppure inserendo tempi rigidi di ripristino, penali immediate e l’obbligo di segnalazione tempestiva dell’incidente per non trovarsi impreparati in un eventuale contenzioso.


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Paolo Galdieri 300x300
Avvocato penalista e cassazionista, noto anche come docente di Diritto Penale dell'Informatica, ha rivestito ruoli chiave nell'ambito accademico, tra cui il coordinamento didattico di un Master di II Livello presso La Sapienza di Roma e incarichi di insegnamento in varie università italiane. E' autore di oltre cento pubblicazioni sul diritto penale informatico e ha partecipato a importanti conferenze internazionali come rappresentante sul tema della cyber-criminalità. Inoltre, collabora con enti e trasmissioni televisive, apportando il suo esperto contributo sulla criminalità informatica.
Aree di competenza: Diritto Penale Informatico, Cybercrime Law, Digital Forensics Law, Cybercrime Analysis, Legal Teaching, Scientific Publishing
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