
Autore: Stefano Gazzella
All’interno dello schema di decreto legislativo di riforma del processo penale approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, è prevista l’introduzione dell’art. 64-ter rubricato Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini all’interno delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Leggendo la relazione illustrativa, la norma è stata “redatta sulla falsariga dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice privacy) e lascia impregiudicate le competenze di settore dell’Autorità garante della privacy”.
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La disposizione richiamata consente all’interessato di chiedere per motivi legittimi che all’interno della sentenza o del provvedimento che lo riguardano sia inserita un’annotazione volta ad omettere l’indicazione delle generalità e dei dati identificativi in caso di riproduzione e diffusione “in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”.
La nuova norma prevede invece che “L’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet” andando così ad inserire una forma particolare e specifica di diritto di oblio.
In queste ipotesi, l’annotazione può indicare:
ai sensi ed entro i limiti dell’art. 17 GDPR. Ma è proprio per il richiamo a tali presupposti e limiti che può sorgere una vera e propria relazione pericolosa in fase di attuazione. Innanzitutto, non si comprende se il provvedimento sia rimesso alla discrezionalità del giudice stante – a differenza dell’art. 52 Cod. Privacy – l’assenza di un onere per l’interessato di indicare i motivi legittimi fondanti la propria richiesta.
Motivi che, peraltro, nella portata sostanziale del diritto di oblio di matrice comunitaria, riguardano un ambito ben più ampio delle sole ipotesi contemplate di archiviazione, assoluzione e non luogo a procedere, e tengono conto del decorso del tempo e l’inattualità della notizia anche in caso di condanna.
Non solo: esistono anche dei limiti negativi all’esercizio del diritto di oblio, fra cui il ruolo pubblico dell’interessato e la prevalenza del diritto di informazione secondo criteri di proporzionalità. L’evenienza di diniego non è stata però prevista se non con un generico rinvio ai limiti dell’art. 17 GDPR.
Delle due l’una, a questo punto: o si tratta di una norma che non fa altro che richiamare disposizioni già esistenti, o altrimenti va coordinata con esse. Non volendo ritenere che tanta riforma abbia voluto fare opera di non meglio precisati copia-e-incolla, occorre dunque porre attenzione proprio ai punti critici e di convergenza.
Punti e nodi che giacciono irrisolti nel momento in cui ad esempio ci si domanda se un interessato che sia stato assolto prima della riforma abbia un diritto di oblio sostanzialmente differente rispetto a chi è assolto dopo di essa e che dunque, qualora la notizia sia di pubblico interesse, rispettivamente si ottenga o meno una deindicizzazione su richiesta.
Un rischio ulteriore è che questi nodi trovino chiarimento nella prassi applicativa comportando così un’applicazione disomogenea di tribunale in tribunale. Fatto di notevoli implicazioni pratiche che ben poteva essere previsto in sede progettuale dello schema di decreto.
Tanto considerato, in assenza di correttivi la tutela annunciata in cosa potrebbe consistere? O un’annotazione destinata a rimanere “sulla carta” o un fattore di complicazione per l’applicazione del diritto di oblio.
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