Con il tempo la legge sulla sicurezza informatica si è trasformata da un insieme di regole separate ad un unicum che deve essere valutato nel suo complesso. L’integrazione tecnologica di aziende ed enti pubblici ha fatto si che il legislatore, abbandonando i controlli isolati, ha finito per introdurre un sistema di gestione unico, in modo che quando si verifica un’emergenza o arriva una segnalazione interna, diverse normative scattano contemporaneamente.
Partiamo dal fatto che la legge sul whistleblowing impone a tutte le realtà pubbliche e private con almeno 50 dipendenti di attivare canali sicuri e riservati per le segnalazioni interne, proteggendo chi segnala da qualsiasi ritorsione. Ciò posto vediamo come a questa disposizione si affianchi la disciplina di recepimento della Direttiva NIS2, che obbliga le aziende strategiche a gestire i rischi informatici, avvisare tempestivamente il CSIRT Italia in caso di attacco e attribuisce una responsabilità diretta ai vertici aziendali. Quando siamo di fronte a banche, assicurazioni o al settore finanziario trova applicazione il Regolamento DORA, che fissa regole stringenti sulla tenuta delle reti e sui test di resistenza dei sistemi.
Il GDPR e il Codice Privacy disciplinano la tutela delle informazioni personali con l’obbligo tassativo di segnalare ogni furto o perdita di dati al Garante entro 72 ore. In ambito societario particolare attenzione va prestata al Decreto 231, secondo cui i reati informatici possono far scattare sanzioni dirette per l’azienda, rendendo necessaria una comunicazione costante con l’Organismo di Vigilanza. Il quadro normativo così delineato trova oggi il suo completamento con le norme sull’intelligenza artificiale e l’AI Act. E’ agevole rilevare, quindi, come anche un singolo attacco hacker possa tradursi nello stesso momento in una falla NIS2 o DORA, un data breach per la privacy, una segnalazione di whistleblowing e una violazione rilevante ai fini della responsabilità aziendale 231.
Il nodo del coordinamento e lo scontro tra riservatezza e notifiche tempestive
Quando si gestisce un’emergenza informatica il punto estremamente delicato è costituito dal contrasto che si viene a creare tra la protezione di chi segnala e i tempi strettissimi imposti dalla legge. Il problema si pone ,infatti, quando un dipendente scopre una grave falla di sicurezza o un attacco con riscatto e invia il report tramite il canale di whistleblowing, poiché si può creare un corto circuito tra obblighi diversi.
Da un lato, nel whistleblowing chi riceve la segnalazione ha 7 giorni per confermarne la presa in carico e fino a 3 mesi per fare i controlli, dovendo garantire il segreto assoluto sull’identità del segnalante. Dall’altro, invece, le regole sulla cybersicurezza NIS2 impongono di lanciare un primo allarme al CSIRT Italia entro appena 24 ore dall’incidente e un report completo entro 72 ore. Parimenti anche il GDPR prevede che la notifica del data breach al Garante Privacy avvenga entro le 72 ore. Qualora il responsabile del whistleblowing ritenesse di dover tenere ferma la pratica per verificare l’identità o i fatti con i propri tempi, ci troveremmo di fronte ad un organizzazione che sfora le scadenze tassative, esponendo l’azienda e i vertici a responsabilità immediate.
Come se ciò non bastasse, c’è il pericolo, tutt’altro che remoto, di una fughe di notizie. Prendiamo il cado di un dipendente che una volta individuata una falla gravissima ritenga che ci sia un pericolo imminente e decida di renderla pubblica. Da questo punto di vista si osserva come una diffusione non coordinata dei dettagli tecnici possa esporre immediatamente l’organizzazione a cyberattacchi di massa, ricatti informatici e enormi danni di immagine. Il sistema di Coordinated Vulnerability Disclosure introdotto dalla NIS2 e gestito dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha proprio la funzione di evitare questa confusione pericolosa, consentendo di segnalare il problema in modo protetto, dando ai tecnici il tempo di creare una patch di sicurezza prima che la vulnerabilità diventi di dominio pubblico.
Cosa rischiano gli amministratori e i dirigenti in caso di attacco informatico
Risulta ormai evidente che la sicurezza informatica non sia più una semplice questione tecnica da delegare all’ufficio IT, ma un vero e proprio dovere di gestione societaria. Il nuovo assetto normativo stabilisce in modo chiaro che il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e i Direttori Generali hanno una responsabilità diretta. Questi soggetti hanno il compito di approvare le strategie di protezione, verificare l’adozione delle misure di sicurezza e partecipare a corsi di formazione specifici. Ne consegue che qualora l’attacco ottenga il risultato prefissato a causa di una carenza di controlli, i vertici rispondono personalmente per mancata vigilanza. Il divieto di scaricare interamente la gestione dei rischi informatici sui soli tecnici è previsto anche dalle norme del settore finanziario
Sanzioni economiche pesantissime che si sommano tra loro sono previste quando l’emergenza informatica viene gestita in modo superficiale o in ritardo. La NIS2 prevede multe fino a 10 milioni di euro o al 2 per cento del fatturato globale per le aziende essenziali, e fino a 7 milioni per quelle importanti. Sanzioni fino all’1 per cento del fatturato medio giornaliero per i fornitori critici di servizi informatici sono previste dal Regolamento DORA. Vi sono poi le sanzioni del GDPR sulla privacy, che possono raggiungere i 20 milioni di euro o il 4 per cento del fatturato, nonché le multe ANAC per chi svela l’identità del whistleblower o ignora le sue segnalazioni.
Particolare attenzione va prestata alle sanzioni personali per gli amministratori. Le Autorità di vigilanza possono sospendere temporaneamente i dirigenti dalle loro funzioni fino a quando l’azienda non si mette del tutto in regola. Inoltre, i soci e i creditori possono fare causa agli amministratori per i danni causati al patrimonio aziendale, accusandoli di non aver gestito la società con la dovuta diligenza.
Come organizzare l’azienda per prevenire gli attacchi e proteggersi dalle sanzioni
Se si vogliono impedire ricatti, bloccare le fughe di notizie e schivare sanzioni, in ambito aziendale occorre riuscire a costruire una struttura di protezione integrata. Importante indicazione proviene dall’ANAC che ha chiarito come le classiche e-mail aziendali e la PEC non siano più considerate sufficienti a garantire l’anonimato di chi segnala un problema in quanto servono piattaforme informatiche dedicate e cifrate. Per evitare di intaccare la riservatezza occorre che chi accede a questi sistemi non lasci tracce o indirizzi IP registrati nei log della rete aziendale.
Strategia che si deve fondare sul meccanismo della Scissione Procedurale dei Dati. Di fronte all’invio di un report cifrato, il responsabile lo deve analizzare insieme a un consulente tecnico indipendente legato dal segreto professionale. Nell’ipotesi di un attacco grave o di una violazione di dati, il responsabile deve estrarre soltanto le informazioni tecniche essenziali e cancellare ogni riferimento all’identità del segnalante. Il documento ottenuto e depurato dagli elementi detti viene inviato subito ai referenti di sicurezza e al DPO per lanciare le notifiche ufficiali alle Autorità entro i limiti delle 24 e 72 ore, mentre l’identità del whistleblower resta al sicuro e blindata nella piattaforma.
Si tratta di protezione che deve coprire anche l’intera catena dei fornitori di servizi software e IT. Stando alle recenti norme devono essere mappati tutti i fornitori critici e aggiornati i contratti, inserendo obblighi precisi, come la segnalazione immediata dei problemi informatici e l’accettazione di controlli periodici. Con uno scenario che diventa sempre più complesso è fondamentale che ogni organizzazione approvi formalmente queste procedure in Consiglio di Amministrazione, adotti piattaforme avanzate, aggiorni il Modello 231 e garantisca una formazione continua ai propri dirigenti per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per proteggere l’azienda.
Avvocato penalista e cassazionista, noto anche come docente di Diritto Penale dell'Informatica, ha rivestito ruoli chiave nell'ambito accademico, tra cui il coordinamento didattico di un Master di II Livello presso La Sapienza di Roma e incarichi di insegnamento in varie università italiane. E' autore di oltre cento pubblicazioni sul diritto penale informatico e ha partecipato a importanti conferenze internazionali come rappresentante sul tema della cyber-criminalità. Inoltre, collabora con enti e trasmissioni televisive, apportando il suo esperto contributo sulla criminalità informatica.
Aree di competenza: Diritto Penale Informatico, Cybercrime Law, Digital Forensics Law, Cybercrime Analysis, Legal Teaching, Scientific Publishing
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