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Cyberwarfare 2026: quando un attacco ai data center diventa guerra

19 Ottobre 2026 11:15
In sintesi

L'articolo analizza la differenza tra cyberwarfare e attacchi fisici a data center, con esempi concreti su AWS e Yandex. Si evidenzia come la dipendenza dalle infrastrutture digitali renda le operazioni militari più complesse, richiedendo una chiara distinzione tra strumenti cyber e obiettivi convenzionali. Vengono discussi gli aspetti giuridici internazionali, le implicazioni per la continuità dei servizi civili e la necessità di una progettazione resiliente delle infrastrutture cloud, soprattutto in scenari di conflitto.

Parliamo sempre più spesso di cyberwarfare, quasi che ogni attacco informatico, purché sufficientemente sofisticato o capace di generare un danno importante, possa essere automaticamente classificato come un’operazione di guerra.

Eppure, tra un incidente di sicurezza, un’operazione di spionaggio e un’azione propriamente bellica, esistono differenze sostanziali che non possiamo permetterci di trascurare, specie quando le conseguenze coinvolgono infrastrutture critiche, servizi essenziali e, inevitabilmente, la popolazione civile.

Il problema, come spesso accade quando la tecnologia diventa argomento di discussione pubblica, non è soltanto tecnico, è anche culturale, perché attribuire un significato preciso a ciò che osserviamo richiede competenze, metodo e soprattutto la capacità di riconoscere ciò che ancora non sappiamo. A valle di un’interruzione di servizio, per esempio, può bastare qualche ora perché inizino a circolare ipotesi su operazioni statali, attacchi coordinati e scenari di conflitto, magari quando ancora nessuno è riuscito ad accertare da cosa sia stato provocato l’incidente.

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Proviamo a partire da un caso concreto. Nel marzo del 2026, alcune strutture Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein sono state coinvolte in attacchi condotti con droni: secondo AWS, due siti negli Emirati sono stati colpiti direttamente, mentre in Bahrein un’esplosione nelle vicinanze ha danneggiato un’altra struttura, incidendo sull’alimentazione elettrica e sulla disponibilità di servizi. Non si è trattato, almeno per quanto comunicato dal fornitore, di un malware capace di superare i sistemi di difesa o dello sfruttamento di una vulnerabilità per ottenere accesso alla rete. Il danno si è prodotto nel mondo fisico e ha raggiunto quello digitale attraverso le dipendenze infrastrutturali sulle quali il cloud, esattamente come ogni altro sistema, continua a poggiare (Amazon Web Services, 2026).

È utile soffermarsi anche sugli aggiornamenti successivi. Il 15 settembre AWS ha comunicato che, in una delle Availability Zone degli Emirati, non era possibile ripristinare l’accesso alle risorse e ai dati conservati soltanto in quell’area, mentre per la regione del Bahrein risultavano non recuperabili le risorse rimaste esclusivamente al suo interno. Non significa che i clienti AWS abbiano perso indiscriminatamente tutti i propri dati; significa, piuttosto, che l’assenza di una replica effettivamente utilizzabile può trasformare il danneggiamento di una singola infrastruttura in una perdita definitiva di disponibilità per alcune risorse (Amazon Web Services, 2026).

Nell’ottobre dello stesso anno la cronaca ci riporta in Russia, dove, tra l’8 e l’11 del mese, Reuters ha riferito di attacchi con droni che hanno interessato infrastrutture Yandex nell’area di Sasovo, a Kaluga e nella regione di Vladimir. Il sito di Sasovo, stando a quanto riportato dall’agenzia, ospita due dei tre supercomputer utilizzati da Yandex per le proprie attività di intelligenza artificiale. È un elemento che può suscitare interrogativi, ma non prova né che quei sistemi fossero utilizzati per finalità militari, né che siano stati raggiunti direttamente dagli attacchi. Le notizie disponibili non consentono questa conclusione (Reuters, 2026a, 2026b, 2026c).

I due contesti non sono sovrapponibili e richiedono valutazioni distinte. Hanno tuttavia qualcosa in comune: le conseguenze riguardano capacità digitali, mentre lo strumento impiegato è convenzionale. Se osserviamo soltanto il servizio che smette di funzionare, senza ricostruire come e perché sia stato colpito, il rischio è quello di attribuire all’evento una natura diversa da quella documentata.

Che cosa stiamo definendo?

Il primo problema riguarda proprio la definizione, perché sotto il termine cyberwarfare tendiamo spesso a raccogliere fenomeni che hanno ben poco in comune, almeno sul piano operativo. Pensiamo all’esfiltrazione di informazioni riservate, alla compromissione dei sistemi di un impianto industriale, a un ransomware attribuito a un gruppo vicino a uno Stato o a una campagna di influenza; a questo insieme vengono talvolta aggiunti persino gli attacchi fisici contro data center e infrastrutture di telecomunicazione, quasi che la natura tecnologica del bersaglio fosse sufficiente a definire quella dell’operazione.

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È evidente che simili attività possano intersecarsi, concorrere allo stesso obiettivo o generare conseguenze paragonabili, ma non possiamo considerarle equivalenti. Se un ransomware blocca un ospedale, ad esempio, le conseguenze possono essere gravissime anche per la popolazione civile, senza che questo basti a qualificare l’azione come militare; allo stesso modo, un’attività di intelligence riconducibile a uno Stato può restare un’operazione di spionaggio, senza diventare automaticamente un attacco armato.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, quando definisce la cyberwarfare, richiama l’impiego di mezzi e metodi di guerra basati sulle tecnologie dell’informazione in un conflitto armato. È una formulazione interessante soprattutto per il metodo che suggerisce: osservare lo strumento utilizzato senza separarlo dal contesto nel quale viene impiegato, tenendo presente che, in circostanze determinate, un’operazione cyber può contribuire anche all’insorgenza di un conflitto armato (ICRC, s.d.).

Immaginiamo che un’intera area urbana rimanga improvvisamente senza energia elettrica. Nel primo scenario qualcuno ha compromesso i sistemi di controllo della rete; nel secondo una sottostazione è stata distrutta da un ordigno. Per chi aspetta che torni la corrente, la distinzione non cambia l’urgenza del problema. Cambia molto, invece, per l’analista chiamato a ricostruire la dinamica dell’evento, individuare le evidenze e comprendere quali norme siano applicabili. Il risultato visibile, per quanto grave, racconta soltanto una parte della storia.

L’utilizzo del cyberspazio nelle operazioni militari è ormai un dato acquisito. La difficoltà comincia quando, per la necessità di classificare rapidamente un fatto, finiamo per confondere ciò che è accaduto a un sistema digitale con un’operazione condotta attraverso quel sistema.

Una discussione che non nasce oggi

Non siamo i primi a interrogarci su questi confini, e la discussione non è nata con i data center colpiti dai droni. Già nel 2012 Thomas Rid, con un titolo volutamente provocatorio pubblicato sul Journal of Strategic Studies, Cyber War Will Not Take Place, sosteneva che le operazioni informatiche osservate fino a quel momento non soddisfacessero, secondo la sua impostazione, le condizioni necessarie per parlare di guerra in senso proprio. Molti eventi ricondotti alla cyberwar avrebbero trovato una collocazione più corretta in categorie che conosciamo da tempo, come spionaggio, sabotaggio e sovversione (Rid, 2012).

John Stone, rispondendo sulla stessa rivista l’anno successivo con Cyber War Will Take Place!, contestò in particolare il rapporto che Rid stabiliva fra forza, violenza e letalità: l’assenza di alcune manifestazioni tradizionali della violenza, a suo giudizio, non escludeva necessariamente la natura bellica di determinate operazioni cyber (Stone, 2013). Potrebbe sembrare una questione accademica, ma non lo è affatto quando dalle definizioni passiamo all’attribuzione delle responsabilità, alle possibili risposte e alle conseguenze sul piano delle relazioni internazionali.

Oggi agli interrogativi posti da Rid e Stone se ne aggiunge un altro. Negli episodi AWS e Yandex non osserviamo soltanto l’impiego di tecnologie informatiche come possibili strumenti offensivi, ma anche l’utilizzo di armi convenzionali contro le strutture che consentono ai servizi digitali di esistere. Il termine cloud contribuisce forse all’equivoco, perché suggerisce qualcosa di immateriale, quando stiamo parlando di edifici, alimentazione elettrica, apparati e collegamenti ben localizzati sul territorio.

Già nel 2016 la NATO, durante il vertice di Varsavia, aveva riconosciuto il cyberspazio come dominio delle operazioni, da difendere con un’efficacia paragonabile a quella dei domini tradizionali (NATO, 2016). È un dato dottrinale e organizzativo importante, al quale però non possiamo assegnare un significato diverso: il riconoscimento di un dominio operativo non basta, da solo, a qualificare come guerra qualsiasi incidente informatico o qualsiasi attacco a una struttura tecnologica.

L’uso delle categorie resta indispensabile, purché non pretendiamo che siano le categorie a decidere quali fatti possiamo osservare.

Quando le parole hanno conseguenze giuridiche

La questione si complica ulteriormente passando al diritto internazionale. «Operazione ostile», «uso della forza», «attacco armato» e «azione condotta nel contesto di un conflitto armato» sono espressioni che incontriamo spesso nelle ricostruzioni giornalistiche, talvolta utilizzate quasi come sinonimi. Non descrivono, però, la stessa fattispecie giuridica, e la differenza è tutt’altro che secondaria.

La Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2, paragrafo 4, vieta la minaccia e l’uso della forza nelle relazioni internazionali; l’articolo 51 riconosce invece il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva in caso di attacco armato. Fra una condotta internazionalmente illecita, un uso della forza e un attacco armato esistono soglie differenti. Un’operazione cyber può violare il diritto internazionale senza integrare necessariamente un uso della forza, così come un uso della forza può non raggiungere la soglia richiesta per la legittima difesa. Le conseguenze dell’evento hanno rilievo, ma occorre collocarle nel quadro giuridico corretto (United Nations, 1945).

Su questo punto abbiamo anche un riferimento nazionale preciso: il Position Paper italiano del 2021 sul diritto internazionale nel cyberspazio. Il documento ammette che un’operazione cyber possa costituire uso della forza quando, per scala ed effetti, sia comparabile all’impiego convenzionale della forza, soprattutto in presenza di danni materiali, lesioni o vittime; al tempo stesso rileva il carattere controverso delle operazioni che provocano una grave perdita di funzionalità senza danni fisici. Per parlare di attacco armato occorre una valutazione ulteriore, caso per caso, nella quale può assumere rilievo anche l’interruzione di infrastrutture critiche (MAECI, 2021).

Occorre poi distinguere le regole che disciplinano il ricorso alla forza, lo jus ad bellum, da quelle che trovano applicazione nella condotta delle ostilità e nella protezione delle persone, lo jus in bello. La loro applicabilità risponde a presupposti differenti, fra i quali assume particolare rilievo l’esistenza di un conflitto armato. Un evento può richiedere valutazioni su entrambi i piani, ma non possiamo sostituire questo lavoro con una classificazione fondata sull’impatto mediatico o sul livello di allarme che suscita.

Rimane, inoltre, la questione dell’attribuzione, sulla quale nel nostro settore si continua a fare una certa confusione. Ricostruire il percorso tecnico di un’operazione, identificare l’infrastruttura utilizzata e attribuire la responsabilità a un determinato soggetto, eventualmente uno Stato, non sono lo stesso passaggio. Anche il Position Paper italiano sottolinea il ruolo delle evidenze fattuali sufficienti e della loro affidabilità, pur riconoscendo le implicazioni tecniche, giuridiche e politiche dell’attribuzione (MAECI, 2021). La pressione a individuare un responsabile nell’immediatezza di un incidente può essere comprensibile, ma non rende più solide conclusioni formulate prima di aver verificato i dati.

Data center e dipendenze che non vediamo

Non sappiamo quasi mai dove siano ospitati fisicamente i servizi che utilizziamo ogni giorno. Può essere l’applicazione di un’amministrazione, la piattaforma di una struttura sanitaria o un sistema di gestione aziendale: per l’utilizzatore sono servizi distinti, mentre sul piano infrastrutturale possono condividere edifici, apparati e fornitori. È questa concentrazione, più ancora del valore dell’hardware ospitato, a rendere certi data center particolarmente rilevanti in una crisi.

Quando spostiamo un’applicazione nel cloud, la disponibilità di risorse e ridondanze spesso superiori a quelle realizzabili in autonomia ci porta a considerare il servizio più resiliente. In molti casi lo è davvero. Ma la ridondanza non nasce dalla sola scelta del fornitore: richiede un’architettura che tenga conto di alimentazione elettrica, connettività, raffreddamento, distribuzione geografica delle risorse e modalità di recupero. Il problema si manifesta quando, dopo un incidente, scopriamo che un dato o una funzione essenziale esistevano soltanto in un’area che non siamo più in grado di raggiungere.

Torniamo per un momento agli aggiornamenti AWS. Dopo gli eventi di marzo, alcuni clienti hanno potuto ripristinare altrove i servizi utilizzando copie e backup disponibili, mentre determinate risorse conservate esclusivamente nelle aree compromesse non sono risultate recuperabili. Sarebbe una lettura sbagliata utilizzare questi episodi per affermare che il cloud sia, per sua natura, inaffidabile. Lo sarebbe altrettanto sostenere che la presenza di più Availability Zone renda superflua una progettazione della continuità: conta dove sono le repliche, se sono utilizzabili e quali scenari di indisponibilità siamo realmente in grado di assorbire (Amazon Web Services, 2026).

Chi lavora nella cybersecurity conosce bene le domande da porsi durante un incidente: quali asset sono compromessi, come contenere la propagazione, quali evidenze conservare. Dovremmo abituarci a formularne altre con la stessa naturalezza. Cosa accadrebbe se un’intera regione cloud smettesse di essere disponibile? Dove si trovano le copie alle quali possiamo effettivamente accedere? Quanto tempo impiegheremmo a ricostruire i servizi essenziali? Non sono quesiti particolarmente spettacolari e raramente diventano il titolo di un articolo, ma è anche da queste risposte che dipende la continuità operativa di un’organizzazione.

Il danno, peraltro, potrebbe non avere alcuna origine cyber. Un evento naturale, una crisi energetica o un’azione militare condotta con armi convenzionali possono interrompere esattamente le stesse dipendenze. Pensare alla resilienza soltanto in termini di prevenzione degli attacchi informatici, a quel punto, sarebbe una forma di miopia infrastrutturale.

Il caso Yandex e la questione del dual-use

Con Yandex entra in gioco anche il tema della capacità di calcolo necessaria ai sistemi di intelligenza artificiale. Un data center che ospita supercomputer può apparire, già per le sue caratteristiche, strategicamente interessante; stabilire che cosa vi venga realmente eseguito e se esistano impieghi militari documentati è tuttavia un passaggio diverso, che richiede evidenze specifiche.

Secondo Reuters, il sito di Sasovo ospitava due dei tre supercomputer utilizzati da Yandex per attività di intelligenza artificiale. È un’informazione rilevante, ma non ci dice che quei sistemi fossero al servizio delle forze armate russe e nemmeno che siano stati direttamente danneggiati. Le tecnologie avanzate hanno spesso impieghi possibili molto differenti fra loro; fra la possibilità teorica e l’utilizzo effettivamente accertato resta uno spazio che non possiamo colmare attraverso deduzioni (Reuters, 2026a).

Parliamo, in questo caso, delle infrastrutture dual-use, ossia utilizzabili per scopi civili e militari, ma il termine non deve diventare un’altra scorciatoia. L’articolo 52, paragrafo 2, del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra stabilisce che un bene possa essere considerato obiettivo militare quando, per natura, ubicazione, destinazione o impiego, contribuisce efficacemente all’azione militare e la sua distruzione, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze del momento, offre un vantaggio militare preciso. Il possibile impiego promiscuo di una struttura, da solo, non equivale all’accertamento di queste condizioni (Protocollo aggiuntivo I, 1977).

Nel marzo 2026 il Comitato Internazionale della Croce Rossa è intervenuto proprio sul tema della protezione dei data center nei conflitti armati. Le strutture impiegate esclusivamente per scopi civili restano beni civili e non possono essere intenzionalmente attaccate; server o interi centri possono invece soddisfare, in circostanze specifiche, i requisiti di un obiettivo militare. Anche in quest’ultimo caso continuano ad applicarsi le regole di proporzionalità e le precauzioni nell’attacco, comprese le valutazioni sulle conseguenze indirette prevedibili per la popolazione civile (ICRC, 2026).

Una struttura può ospitare, nello stesso tempo, servizi civili essenziali e sistemi utilizzati per finalità militari. Pensiamo a un data center dal quale dipendano applicazioni sanitarie, servizi pubblici e funzioni impiegate nel contesto delle ostilità: la presenza di queste ultime non cancella le prime, né rende irrilevanti le conseguenze che un eventuale attacco potrebbe produrre su chi non partecipa al conflitto. Anche la progettazione dell’infrastruttura assume, sotto questo profilo, una dimensione che va oltre la disponibilità del servizio.

Per gli episodi AWS e Yandex, le informazioni pubblicamente disponibili non ci consentono di formulare valutazioni conclusive sulla liceità dei singoli attacchi. Possiamo descriverne le conseguenze note, discutere le possibili criticità derivanti dall’uso promiscuo delle infrastrutture e analizzare i criteri giuridici applicabili. Sarebbe diverso sostenere, senza ulteriori riscontri, che un bene fosse effettivamente un obiettivo militare. In alcuni casi il limite dell’analisi va dichiarato, anche quando ci piacerebbe arrivare a una risposta più netta.

Quando il servizio si interrompe, che cosa è stato colpito?

C’è un criterio abbastanza semplice che può aiutarci a leggere questi episodi: tenere separati il mezzo utilizzato, il bersaglio e gli effetti prodotti. Non è una nuova classificazione giuridica, né pretende di esserlo. Serve a distinguere un’operazione condotta attraverso strumenti cyber da un attacco fisico rivolto a un’infrastruttura digitale, e dalle situazioni nelle quali le due modalità concorrono a ottenere un vantaggio operativo.

Supponiamo che un servizio cloud risulti improvvisamente indisponibile. Potrebbe essere stato compromesso il sistema di gestione delle macchine virtuali, oppure potrebbe essere venuto meno l’edificio nel quale quelle stesse macchine erano ospitate. L’effetto percepito dall’utente, che non riesce più ad accedere alla propria applicazione, cambia poco; cambiano radicalmente la dinamica dell’evento, le evidenze che dobbiamo cercare e le eventuali responsabilità. Esistono anche operazioni nelle quali strumenti cyber e mezzi convenzionali vengono coordinati, ma questa possibilità non autorizza a presumerne l’esistenza ogni volta che compare una schermata di errore.

A chi deve ripristinare il servizio interessa anzitutto che torni a funzionare, e sarebbe difficile sostenere il contrario. Chi analizza l’incidente, invece, ha il compito di risalire a ciò che l’ha prodotto. Sono due prospettive diverse, entrambe necessarie, che non dovrebbero essere confuse nel momento in cui l’evento entra nel dibattito pubblico.

Abbiamo raccontato per anni il cyberspazio quasi fosse indipendente dalla geografia. La disponibilità di un’applicazione da qualunque parte del mondo alimenta questa percezione, ma dietro la «nuvola» continuano a esistere cavi, sistemi di raffreddamento, impianti elettrici, telecomunicazioni e interi edifici. La distribuzione logica di un servizio non coincide necessariamente con quella fisica delle risorse sulle quali si basa, e una mappa dell’infrastruttura può raccontarci molto più di quanto sembri.

È anche per questo che la concentrazione delle capacità digitali merita una riflessione che vada oltre l’ordinaria gestione del rischio: sovranità tecnologica, dipendenza dai fornitori, localizzazione delle repliche e continuità dei servizi essenziali sono questioni che si intrecciano, specie quando lo scenario non è più soltanto quello dell’incidente informatico.

Prima delle definizioni, i fatti

A questo punto dovrebbe essere più chiaro perché una definizione troppo larga di cyberwarfare finisca per creare problemi, invece di risolverli. Gli attacchi contro le infrastrutture AWS e Yandex, per ciò che oggi sappiamo, hanno coinvolto bersagli tecnologici attraverso mezzi convenzionali. Possiamo studiarne le ricadute sul digitale e sulla popolazione civile senza attribuire loro, per questo solo motivo, la natura di operazioni cyber in senso stretto.

Il discorso assume un peso ancora maggiore quando il bersaglio è un’infrastruttura sanitaria o un servizio essenziale. Se prendiamo in considerazione l’attacco informatico a un ospedale, ci accorgiamo di come effetti simili possano essere provocati da un ransomware organizzato a scopo di lucro o da un’operazione diretta a interrompere un servizio nel contesto di un conflitto. Le conseguenze per la popolazione possono essere gravissime in entrambi i casi. Definire il fatto terroristico, militare o riconducibile a uno Stato richiede però passaggi ulteriori, fondati sulle evidenze e sul contesto, non sulla comprensibile indignazione che il danno suscita.

Per i data center vale un ragionamento analogo. Rilevanza strategica e natura di obiettivo militare non coincidono necessariamente; il giudizio dipende dalla funzione effettiva del bene, dalle circostanze e dalle regole applicabili alla protezione dei civili. Questa cautela può essere meno immediata di un titolo capace di assegnare in poche parole responsabilità e finalità, ma è proprio ciò che distingue una ricostruzione verificabile da un’opinione formulata in anticipo.

Le evidenze disponibili indicano fin dove possiamo arrivare. Il resto, per quanto suggestivo, non diventa analisi soltanto perché utilizza un lessico tecnico.

Personalmente ritengo che la questione più interessante non sia quante volte incontreremo la parola cyberwarfare nei resoconti dei prossimi conflitti. Mi interessa comprendere come la dipendenza dalle infrastrutture digitali stia modificando le operazioni militari e, soprattutto, quali conseguenze possa produrre per chi utilizza quotidianamente quei servizi, spesso senza sapere dove si trovino realmente le strutture che li ospitano.

Come spesso accade, la tecnologia può nascere con uno scopo puro, pulito e venire successivamente indirizzata verso prove di forza estreme, la cui massima rappresentazione resta la guerra. Ciò implica la trasformazione di un asset tecnologico avanzato in un asset militarmente strategico. Il passaggio da target secondario a possibile target principale può essere rapido, poiché la «potenza di fuoco», come la intendevamo fino a pochi decenni fa, dipende oggi in misura crescente anche da sistemi digitali, dalle reti e dalle infrastrutture che li ospitano.

Le conseguenze che la promiscuità infrastrutturale genera (uso civile e militare all’interno dello stesso contesto) si traducono in dipendenze incrociate, anche sul piano infrastrutturale: un attacco a un data center ritenuto militarmente strategico potrebbe provocare uno shutdown di servizi nazionali critici che «alloggiano» digitalmente sulle stesse infrastrutture, pur non essendo coinvolti nel conflitto. Occorre quindi rivedere, a livello strategico, l’architettura generale delle infrastrutture tecnologiche, al fine di preservare la continuità dei servizi civili dalle conseguenze, talvolta scellerate, dell’utilizzo di questi sistemi a fini militari.

Riferimenti bibliografici e fonti di lavoro

Amazon Web Services. (2026). AWS Health Dashboard: Service health (aggiornamenti del 2 marzo e del 15 settembre 2026 sulle regioni Middle East). https://health.aws.amazon.com/health/status

International Committee of the Red Cross. (2026, 23 marzo). Frequently asked questions: IHL and the escalating conflict in the Middle East. https://www.icrc.org/en/article/faq-ihl-and-escalating-conflict-middle-east

International Committee of the Red Cross. (s.d.). Cyber warfare. How does law protect in war? https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/cyber-warfare

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2021). Italian position paper on international law and cyberspace. https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/11/Italian-Position-Paper-on-International-Law-and-Cyberspace.pdf

North Atlantic Treaty Organization. (2016, 9 luglio). Warsaw Summit Communiqué (par. 70). https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/09/warsaw-summit-communique

Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. (1977, 8 giugno). Articolo 52. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52

Reuters. (2026a, 8 ottobre). Russia’s Yandex says it is unclear whether data centre can be restored after drone strike. https://www.reuters.com/world/europe/russias-yandex-says-unclear-whether-data-centre-can-be-restored-after-drone-2026-10-08/

Reuters. (2026b, 9 ottobre). Ukraine hits second major tech site, expanding range of targets inside Russia. https://www.reuters.com/world/europe/russias-yandex-says-second-data-centre-hit-by-drone-attack-2026-10-09/

Reuters. (2026c, 11 ottobre). Russia’s Yandex says data centre in Vladimir area shut down after drone attack. https://www.reuters.com/world/europe/russias-yandex-says-data-centre-vladimir-area-shut-down-after-drone-attack-2026-10-11/

Rid, T. (2012). Cyber war will not take place. Journal of Strategic Studies, 35(1), 5-32. https://doi.org/10.1080/01402390.2011.608939

Schmitt, M. N. (a cura di). (2017). Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316822524

Stone, J. (2013). Cyber war will take place! Journal of Strategic Studies, 36(1), 101-108. https://doi.org/10.1080/01402390.2012.730485

United Nations. (1945). Charter of the United Nations (artt. 2 e 51). https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text


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Agostino Pellegrino 300x300
E’ un libero professionista, insegnante e perito di informatica Forense, Cyber Security ed Ethical Hacking e Network Management. Ha collaborato con importanti istituti di formazione a livello internazionale e ha esercitato teaching e tutorship in tecniche avanzate di Offensive Security per la NATO ottenendo importanti riconoscimenti dal Governo degli Stati Uniti. Il suo motto è “Studio. Sempre”.
Aree di competenza: Cybersecurity architecture, Threat intelligence, Digital forensics, Offensive security, Incident response & SOAR, Malware analysis, Compliance & frameworks