Il passaggio dalla realtà tangibile a quella immateriale trasforma profondamente la natura del materiale probatorio nel processo penale moderno richiedendo una ridefinizione delle categorie classiche di prova. L’esperto informatico deve garantire che l’evidenza estratta da un supporto fisico sia l’esatta rappresentazione della fonte originale attraverso l’impiego di protocolli standardizzati e strumenti di inibizione della scrittura.
La creazione della copia forense mediante algoritmi di hashing come SHA-256 costituisce il requisito minimo per assicurare l’inalterabilità delle informazioni acquisite durante le operazioni peritali. Senza questa blindatura tecnica la prova digitale perde la sua natura oggettiva e diventa vulnerabile a contestazioni circa la sua genuinità o possibile manipolazione. In questo ambito la figura professionale dell’informatico assume il ruolo di garante della verità tecnologica assicurando che ogni singola unità d’informazione estratta sia riconducibile univocamente al dispositivo sequestrato senza alcuna possibilità di dubbio o alterazione dei metadati originari.
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La prassi investigativa richiede oggi una competenza che superi la mera gestione dell’hardware coinvolgendo la comprensione di strutture logiche complesse e di partizioni nascoste che solo un’analisi scientifica può rivelare. La sfida per il tecnico consiste nel tradurre una massa indistinta di informazioni elettroniche in un elemento conoscitivo comprensibile per l’autorità giudiziaria mantenendo l’integrità del reperto in ogni fase del ciclo di vita forense.
La distinzione tra una semplice analisi dei contenuti e un’operazione che rischia di alterare irreversibilmente il dato originale definisce il perimetro delle garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. Quando l’intervento del tecnico coinvolge memorie volatili o sistemi che modificano i metadati al solo accesso scatta l’applicazione dell’articolo 360 del codice di procedura penale che impone rituali precisi a tutela dell’indagato.
In questi scenari la presenza dei consulenti di parte diventa obbligatoria per preservare il principio del contraddittorio nella formazione della prova fin dalle prime fasi delle indagini preliminari. La mancata osservanza di tali tutele procedurali espone il risultato dell’indagine al rischio di inutilizzabilità o a una drastica perdita di attendibilità scientifica davanti al giudice del dibattimento. Tale rigore riflette l’architettura del giusto processo in cui la competenza tecnica non deve mai scavalcare il diritto di difesa specialmente quando l’operazione di analisi comporta la modifica definitiva del supporto originale o la sua distruzione parziale.
L’esperto deve quindi operare con una consapevolezza giuridica tale da saper distinguere quando un’acquisizione può essere ripetuta e quando invece la volatilità del dato impone il coinvolgimento immediato delle parti per evitare la dispersione di elementi fondamentali. La giurisprudenza ha chiarito che il carattere di irripetibilità può derivare non solo dalla natura del bene ma anche dalle modalità tecniche necessarie per l’estrazione che potrebbero sovrascrivere aree di memoria fondamentali per la ricostruzione difensiva.
Ogni movimento o manipolazione subita dal reperto deve essere tracciata in un documento dettagliato che accompagna il dato dal momento del sequestro fino alla sua produzione finale in Tribunale. Questo processo documentale noto come chain of custody serve a escludere interferenze esterne o contaminazioni che potrebbero inficiare la ricostruzione storica dei fatti.
Un’interruzione nella documentazione dei passaggi di mano o delle modalità di conservazione mina la forza probatoria della consulenza tecnica rendendo il dato fragile sotto il profilo dell’attendibilità. L’orientamento giurisprudenziale italiano derivante dal celebre Caso Vierika sottolinea come l’inosservanza delle best practices non porti a una nullità automatica della prova ma obblighi l’esperto a una meticolosa giustificazione di ogni singola operazione compiuta per superare i dubbi sulla genuinità del reperto.
La robustezza del dato probatorio dipende dalla capacità dell’esperto di ricostruire storicamente ogni interazione avvenuta con il supporto informatico garantendo una tracciabilità assoluta che permetta a ogni altra parte processuale di verificare le analisi condotte in prima istanza. Negli ordinamenti di common law come quello del Regno Unito la catena di custodia è considerata il cuore del processo investigativo e le linee guida dell’ACPO (Association of Chief Police Officers, oggi integrate nel NPCC,National Police Chiefs’ Council), stabiliscono che nessuna azione intrapresa dalle forze di polizia o dai loro esperti deve cambiare i dati contenuti nel computer o nel supporto che potrebbero essere successivamente presentati in tribunale.
La figura del consulente tecnico diventa dunque il custode della trasparenza scientifica fornendo una prova che sia non solo tecnicamente valida ma anche proceduralmente inattaccabile.
La validità di una metodologia informatica nel contesto giudiziario non dipende solo dalla legge nazionale ma si misura su criteri di accettazione universale della comunità scientifica internazionale. Il modello statunitense basato sulla Rule 702 e sullo Standard Daubert impone che il metodo utilizzato sia verificabile attraverso esperimenti e presenti un tasso di errore noto e controllabile superando la mera opinione soggettiva del tecnico.
In tale sistema il giudice agisce come un custode della soglia di scientificità verificando se la teoria sia stata sottoposta a revisione paritaria o peer review e se sia generalmente accettata nel settore di riferimento. Nel Regno Unito la Digital Forensic Science Strategy pone l’accento sulla neutralità dell’esperto che ha l’obbligo deontologico di riferire alla corte anche gli elementi che potrebbero indebolire la tesi della parte che lo ha incaricato. Altri sistemi europei come quello francese e tedesco puntano sulla rigorosa certificazione degli operatori che devono spesso dimostrare il possesso di titoli riconosciuti come CFCE o GCFA per poter essere iscritti nelle liste ufficiali dei periti giudiziari.
Anche in Italia la giurisprudenza di legittimità richiede che il perito fornisca al magistrato i criteri per testare l’accuratezza delle proprie conclusioni tecniche armonizzandosi con lo standard internazionale ISO/IEC 27037 che disciplina l’identificazione e la conservazione delle prove digitali. La competenza dell’esperto deve quindi essere supportata da un aggiornamento costante sulle tecniche di analisi della memoria e di reverse engineering per garantire che la verità processuale sia sempre allineata allo stato dell’arte tecnologico mondiale.
La cooperazione internazionale regolata dalla Convenzione di Budapest richiede infine che l’esperto sappia gestire prove residenti su server esteri navigando tra le diverse giurisdizioni senza violare la sovranità degli stati coinvolti ma assicurando la tempestività dell’acquisizione informatica.
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