La designazione del DPO avviene seguendo la procedura prevista dall’art. 37 par. 7 GDPR, per cui è necessario svolgere due adempimenti: pubblicare i dati di contatto e comunicare gli stessi all’autorità di controllo. Questo significa pertanto che un incarico formale è una condizione necessaria ma non sufficiente, motivo per cui il Garante Privacy si è più volte espresso a riguardo sanzionando per lo più enti pubblici per la mancanza di questi ulteriori passaggi.
Passaggi che, beninteso, devono essere intesi come tutt’altro che meri formalismi dal momento che il loro adempimento consente di porre alcuni dei presupposti fondamentali per garantire l’efficace attuazione dei compiti propri della funzione.
Altrimenti, viene meno la capacità dell’organizzazione di fornire il punto di contatto del DPO tanto agli interessati quanto all’autorità di controllo. Il che relega la funzione alla sola nomina, in assenza di un raccordo operativo.
Advertising
Perchè non si tratta di un formalismo.
La pubblicazione dei dati di contatto del DPO è funzionale a garantire la posizione nei confronti degli interessati, come espressamente previsto dall’art. 38 par. 4 GDPR:
Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
Questo comporta la predisposizione di un canale dedicato, per il quale viene garantita la confidenzialità delle comunicazioni superando così eventuali resistenze soprattutto da parte del personale interno nel segnalare non conformità o dubbi.
La comunicazione dei dati di contatto, invece, permette al DPO di svolgere il proprio compito come punto di contatto con l’autorità di controllo seguendo la previsione dell’art. 39 par. 1 lett. e) GDPR agevolando l’interlocuzione attraverso cui, ad esempio, il Garante Privacy può chiedere chiarimenti o maggiori informazioni. Ottenendo riscontri tempestivi.
Nella procedura dedicata del Garante Privacy a tale riguardo, è previsto l’obbligo di indicare almeno un indirizzo di posta elettronica fra e-mail o PEC, e un recapito telefonico fra numero fisso e cellulare.
Advertising
Questo, a prescindere che il DPO sia interno o esterno.
Dopodiché, per quanto riguarda la pubblicazione dei dati di contatto viene richiesto di indicare le modalità attraverso cui il soggetto designante ha scelto di provvedere a riguardo, potendo anche indicare moduli e form ad esempio.
Si deve pubblicare il nominativo?
Premesso che il nominativo deve essere comunque comunicato all’autorità di controllo, rimane la questione circa l’obbligo o meno di pubblicare il nominativo del DPO. Dal momento che non è specificamente previsto, è al più una buona prassi riconosciuta e condivisa. L’ultima parola a riguardo spetta comunque al titolare o al responsabile che, valutate le circostanze, stabilisce se tale informazione può essere necessaria o utile nell’ottica della migliore protezione dei diritti degli interessati.
Per quanto riguarda il personale interno, invece, all’interno delle Linee guida WP 243 sui responsabili della protezione dei dati viene raccomandata la comunicazione del nominativo. Questo può avvenire ad esempio con pubblicazione sull’intranet, nell’organigramma della struttura, o indicazione all’interno delle informative somministrate ai lavoratori.
Il motivo è semplicemente quello di andare a garantire un’integrazione operativa della funzione, agevolandone tanto l’identificabilità quanto la reperibilità.
Insomma, viene confermato che la designazione del DPO non deve rimanere sulla carta.
Né tantomeno può essere dimenticata in qualche cassetto.
📢 Resta aggiornatoTi è piaciuto questo articolo? Rimani sempre informato seguendoci su Google Discover (scorri in basso e clicca segui) e su 🔔 Google News. Ne stiamo anche discutendo sui nostri social: 💼 LinkedIn, 📘 Facebook e 📸 Instagram. Hai una notizia o un approfondimento da segnalarci? ✉️ Scrivici
Privacy Officer e Data Protection Officer, è Of Counsel per Area Legale. Si occupa di protezione dei dati personali e, per la gestione della sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni, pone attenzione alle tematiche relative all’ingegneria sociale. Responsabile del comitato scientifico di Assoinfluencer, coordina le attività di ricerca, pubblicazione e divulgazione. Giornalista pubblicista, scrive su temi collegati a diritti di quarta generazione, nuove tecnologie e sicurezza delle informazioni.
Aree di competenza:Privacy, GDPR, Data Protection Officer, Legal tech, Diritti, Meme
Betti RHC, la prima graphic novel al mondo dedicata alla cybersecurity awareness, ha finalmente il suo sito ufficiale. Uno spazio tutto suo dove scoprire il progetto, sfogliare le copertine degli episodi e immergersi nel mondo di Betti: la giovane laureanda in informatica che, dopo la morte misteriosa del padre, si trasforma nell'hacker più potente del mondo. Una storia avvincente che, episodio dopo episodio, affronta una minaccia digitale diversa — dal phishing al ransomware, fino al cyberbullismo — e insegna a riconoscerla e a difendersi, senza che sembri mai una lezione.
Sul sito trovate tutto ciò che rende Betti un progetto diverso dal solito: la sua filosofia, le anteprime delle tavole e il racconto di come nasce ogni volume. Perché dietro Betti RHC c'è solo lavoro umano: ogni tavola è disegnata interamente a mano dagli artisti del Gruppo Arte di Red Hot Cyber, senza alcun uso di intelligenza artificiale. E a garantire che ogni storia sia realistica e tecnicamente corretta c'è la supervisione degli hacker etici del gruppo HackerHood, che mantengono il racconto fedele al mondo reale della sicurezza informatica.
C'è spazio anche per le aziende, che possono usare Betti come strumento di awareness diverso dai soliti corsi: acquistare i volumi, personalizzarli con il proprio brand o sponsorizzare nuovi episodi. E come primo regalo, l'episodio "Byte the Silence", dedicato al cyberbullismo, è scaricabile gratuitamente per uso personale.