
La Cassazione solleva l’interessato dagli oneri probatori per l’accesso ai dati personali
La Cassazione con l’ordinanza n. 9313/2019 conferma che in caso di esercizio di diritto d’accesso la risposta all’interessato è d’obbligo entro i termini indicati dal GDPR. Viene inoltre indicato questo principio di diritto: “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell’istanza di accesso e non invece l’istante, dovendo il primo sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione”. Nulla di nuovo sotto il sole, insomma, rispetto a quanto









