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Autore: Stefano Gazzella

La Cassazione solleva l’interessato dagli oneri probatori per l’accesso ai dati personali

La Cassazione con l’ordinanza n. 9313/2019 conferma che in caso di esercizio di diritto d’accesso la risposta all’interessato è d’obbligo entro i termini indicati dal GDPR. Viene inoltre indicato questo principio di diritto: “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell’istanza di accesso e non invece l’istante, dovendo il primo sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione”. Nulla di nuovo sotto il sole, insomma, rispetto a quanto

Piano ispettivo Garante Privacy 2023: quali controlli nel primo semestre

Con la deliberazione 26 gennaio 2023, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato il piano ispettivo relativo al primo semestre 2023, ponendosi in linea continuità rispetto ai controlli svolti con il piano precedente. Quanto emerge è infatti una sostanziale conferma all’interno del piano ispettivo del Garante Privacy per il 2023 di alcuni degli ambiti di maggiore interesse per l’attività di vigilanza svolta mediante accertamenti di iniziativa anche per tramite del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ai fini del “completamento delle attività ispettive già iniziate nel corso del secondo semestre dell’anno 2022”. Si possono rilevare però alcune precisazioni

Dal ransomware al data breach. Un viaggio necessario che deve essere gestito

Si tratta di un viaggio che molte organizzazioni – talvolta a sorpresa e sempre malvolentieri – sono costrette ad affrontare nel momento in cui subiscono un attacco informatico che impiega questo tipo di malware. Abbiamo già parlato del fenomeno del silenzio degli indecenti annoverandolo come una delle peggiori modalità di incident response. Inoltre, se la tendenza consolidata è oramai quella della tecnica di double extortion, allora è opportuno che la strategia del silenzio venga sostituita al più presto da un’adeguata capacità di gestione dell’incidente. E capire così se e quando si realizza un data breach. La gestione di un incidente di sicurezza

Il Garante Privacy dice Stop a ChatGPT

Il Garante Privacy blocca ChatGPT: fra i motivi del provvedimento emesso, l’assenza di una base giuridica per l’addestramento degli algoritmi, l’adeguatezza delle informazioni fornite agli interessati, la mancanza di un filtro per la verifica dell’età, l’inesattezza del trattamento dei dati personali in quanto non corrispondenti al dato reale. Per questi motivi e la potenziale violazione degli artt. 5, 6, 8, 13 e 25 GDPR è stata disposta in via d’urgenza la limitazione provvisoria, del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano nei confronti di OpenAI e l’apertura di un’istruttoria a riguardo. La società destinataria del provvedimento adesso ha l’obbligo

La retorica della sicurezza e le tentazioni dell’ID verification contro l’anonimato online

All’interno dei corsi e ricorsi storici della storia di internet si presenta sempre l’idea – più o meno mascherata da buona intenzione – di rendere possibile un accesso ai social o a taluni servizi soltanto previa identificazione. La tentazione è sempre quella di porre un limite a quel diritto all’anonimato che non solo appartiene alla natura del web, ma è stato anche espressamente richiamato dalla Dichiarazione dei diritti in Internet: Art. 10 ( Protezione dell’anonimato ) 1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali,

Garante per la Protezione dei dati personali

La sanzione del Garante Privacy verso Verizon Connect Italy chiarisce la contrattualizzazione del responsabile del trattamento.

Nel provvedimento n. 427 del 15 dicembre 2022, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha emesso una sanzione di 30 mila euro nei confronti di Verizon Connect Italy per  avere svolto delle attività di trattamento in qualità di responsabile in assenza di una designazione efficace. L’istruttoria è stata avviata in seguito ad un reclamo presentato da un ex lavoratore di un’azienda cliente di Verizon. L’oggetto del reclamo ha riguardato il mancato riscontro dell’esercizio del diritto di accesso relativo ai dati personali contenuti all’interno di un dispositivo di geolocalizzazione installato sul camion dell’interessato, scoperto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro

La politica di OpenAI per la tutela dei minori su ChatGPT: funziona davvero?

Visto l’utilizzo dilagante di ChatGPT, è possibile trovare evidenza di tutele per i minori all’interno della piattaforma? Insomma: al di là del filtro dei contenuti (e quindi: degli output) esistono delle modalità di controllo degli input o della registrazione dell’utente per evitare che un soggetto al di sotto dei 14 anni, che è la soglia di età per l’espressione del consenso digitale del minore in Italia, ne faccia uso? Insomma, leggendo la Privacy Policy di OpenAI risulta che i minori di 13 anni non possono partecipare al servizio né possono essere raccolti i loro dati personali. 6. CHILDRENOur Service is not directed to

Non rispondere agli interessati costa 750mila di sanzione

Nel mese di dicembre l’autorità di controllo finlandese ha emesso un provvedimento sanzionatorio per 750 mila euro nei confronti di una società di recupero crediti in seguito a tre reclami da parte di altrettanti interessati in ragione del mancato riscontro a richieste di accesso e cancellazione dei dati. Dall’istruttoria emergono alcune considerazioni piuttosto interessanti tanto per quanto riguarda i profili di trasparenza e correttezza quanto per l’effetto di una mancata risposta alle richieste di chiarimento da parte della DPA. Le violazioni oggetto di contestazione hanno riguardato gli articoli 12 e 15 GDPR, in ragione di aver mancato di rispondere in modo tempestivo

Piaccia o meno, il “disservizio” di Libero è stato un data breach

Certamente il “disservizio” di Libero ha fatto molto parlare di sé, e ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori a riguardo: dalle speculazioni tecniche a più creative ricostruzioni dal punto di vista giuridico. Vigilando le varie bolle social in cui operano gli esperti della protezione dei dati personali (o professi tali), c’è stato modo di assistere a ricchi ed interessanti carpiati giuridici per allontanare ogni spettro per qualificare l’evento come una violazione di dati personali. Insomma: sembra che le energie di alcuni siano state dirette ad elaborare complessi arabeschi retorici e piroette argomentative pur di “tranquillizzare” le organizzazioni ed escludere

Garante per la Protezione dei dati personali

Il Garante Privacy italiano dice Stop all’APP Replika

Il Garante Privacy ha annunciato di aver disposto in via d’urgenza una limitazione provvisoria ai trattamenti svolti dall’app Replika nei confronti degli utenti stabiliti nel territorio italiano. La considerazione svolta riguarda recenti notizie di stampa che hanno fornito evidenze e dettagli “di alcune prove condotte sull’applicazione Replika (una chatbot, con interfaccia scritta e vocale, basata sull’intelligenza artificiale che genera un “amico virtuale” che l’utente può decidere di configurare come amico, partner romantico o mentore), prove che hanno evidenziato concreti rischi per i minori d’età e, più in generale, per le persone in stato di fragilità emotiva;”. Eppure, facendo una semplice ricerca su

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