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Autore: Paolo Galdieri

Dentro l’Operazione “Eastwood”: tra le ombre del cyberterrorismo e la propaganda

L’operazione internazionale “Eastwood” rappresenta uno spartiacque nella lotta contro il cyberterrorismo. Per la prima volta, un’azione coordinata su scala mondiale ha inferto un colpo durissimo a una delle più attive cellule di hacktivisti filorussi: il collettivo “NoName057(16)”. Un’operazione che non si è limitata a individuare i responsabili, ma ha decapitato l’infrastruttura criminale dietro migliaia di attacchi contro le democrazie europee. Un’indagine globale contro il cyber terrorismo Condotta dalla procura di Roma con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, “Eastwood” ha visto il coinvolgimento simultaneo delle autorità di Germania, Stati Uniti, Olanda, Svizzera, Svezia, Francia e Spagna, oltre al contributo fondamentale

Cyber War: la guerra invisibile nel cyberspazio che decide i conflitti del presente

Nel cuore dei conflitti contemporanei, accanto ai carri armati, ai droni e alle truppe, si combatte una guerra invisibile, silenziosa e spesso sottovalutata: la cyber war. Non è solo uno scenario futuristico o una minaccia ipotetica. È realtà. Dai conflitti tra Russia e Ucraina, passando per gli attacchi paralleli che si sono verificati durante lo scontro tra Israele e Hamas, fino alle recenti tensioni tra Israele e Iran, il cyberspazio è ormai diventato un vero campo di battaglia. Il cyberspazio come nuovo dominio di guerra Il cyberspace non è più soltanto l’ambiente dove si realizzano truffe informatiche, divulgazioni di materiale pedopornografico  o

Digital Crime: Le iniziative turistiche nel web volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il contenuto della norma Una pratica “vergognosa” ed in continua crescita è rappresentata dal cosiddetto turismo sessuale a danno dei minori ovvero quello dei viaggi all’estero  motivati dal fatto che il “turista” desidera ottenere prestazioni sessuali da minorenni. Tale “deprecabile” tipologia di vacanza è resa possibile, su vasta scala, da vere e proprie organizzazioni che pubblicizzano e predispongono questi  viaggi sia off line, che on line. L’art. 600-quinquies, sanziona penalmente chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.   Trattasi di una norma con efficacia extraterritoriale,la quale ovviamente richiede la

Digital Crime: Art. 609-undecies c.p.: Sanzioni e Normative sull’Adescamento di MinorenniDigital Crime:

Il contenuto della norma             L’articolo 609-undecies sanziona l’adescamento dei minorenni. Si tratta di un delitto  residuale poiché la punibilità dell’azione di adescamento  è subordinata all’impossibilità di ricondurlo a un reato più grave. Tale illecito punisce l’atto noto come “grooming” (dall’inglese “to groom”, ovvero “curare”, “preparare” o “accarezzare”), specialmente il “child grooming”, che consiste nell’esecuzione di azioni mirate a indebolire gradualmente la volontà del giovane al fine di ottenere il controllo su di esso. Solitamente, quest’attività si svolge attraverso i canali di comunicazione preferiti dai giovani, come i social network  e i telefoni cellulari, stabilendo con la vittima , dopo aver valutato

Digital Crime: Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione on line

Contenuto della norma In questi ultimi anni si sono celebrati numerosi processi dove si contestava, a seconda dei casi,  il reato di sfruttamento o di  favoreggiamento della prostituzione al gestore del sito che pubblicava inserzioni di prostitute ed , eventualmente, ai suoi collaboratori, agenti, fotografi, ecc. Tali contestazioni, in assenza di una norma specifica, sono state rese possibili dalla genericità delle condotte di sfruttamento e, soprattutto, di  favoreggiamento,  previste dall’art. 3,  numero 8,  della Legge 75 del 1958. L’impostazione seguita dalle Procure e dagli organi giudicanti, di contestare e condannare per favoreggiamento della prostituzione online , è apparsa da subito discutibile per

Digital Crime: Alla scoperta del Cyberstalking tra Pene e Sanzioni

Il contenuto della norma   L’ articolo  612-bis sanziona coloro che, con condotte ripetute, minacciano o molestano un individuo in modo tale da causare uno stato di ansia o paura prolungato e grave, o inducano un timore fondato per la propria incolumità, quella di un parente stretto o di una persona legata da una relazione affettiva. In aggiunta, punisce chi costringe la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.  Con il secondo comma, si prevede un aumento della pena nel caso in cui l’azione sia stata compiuta da un coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona precedentemente legata da

Digital Crime: Il Reato del Revenge Porn Spiegato dal punto di vista della Giurisprudenza

Il contenuto della norma Sempre più frequentemente le cronache riportano notizie riguardanti la  pubblicazione, non autorizzata, sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Fino al 2019, non essendoci norma specifica, condotte di questo tipo venivano qualificate ai sensi dell’art.595, comma 3 ,c.p., ritenendosi integrata la diffamazione aggravata in quanto arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Tale fenomeno, conosciuto con l’espressione revenge porn, trova ora riconoscimento giuridico attraverso l’art. 612 –ter, riferito, appunto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Attraverso il primo comma si punisce, salvo che il fatto costituisca più

Digita Crime: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo realizzata anche attraverso le tecnologie dell’informazione

Il contenuto della norma   L’articolo 270 quinquies c.p. riguarda l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale. Questo articolo è stato introdotto con il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n. 155, ed è stato poi modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. La norma tutela l’integrità dello Stato e l’ordine pubblico contro la minaccia terroristica. Si tratta di  reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito

Digital Crime: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il contenuto della norma L’art 617-quinquies c.p. punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all’articolo 617- quater c.p., indicando come penalmente rilevante l’installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici. Mentre con l’art.617-quater , quindi , si punisce la ricezione comunque avvenuta, con l’art.617 – quinquies si colpisce l’organizzazione voluta e predisposta per quel fine. La semplice installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni, informatiche o telematiche, è sottoposta ad una sanzione da uno  a quattro anni.  E’ prevista una pena da uno a cinque anni qualora

Digital Crime: Detenzione o accesso a materiale pedopornografico

Il contenuto della norma L’art. 600-quater c.p sanziona chi consapevolmente acquisisce o detiene materiale pornografico realizzato con l’impiego di individui di età inferiore ai 18 anni. La norma in questione punisce le condotte alternative di procurarsi o detenere materiale pedopornografico. In passato, la visione di materiale pedopornografico veniva considerata penalmente irrilevante se avveniva senza che il possessore del materiale avesse una relazione con il mercato di quest’ultimo. In altre parole, la legge non puniva la mera visione del materiale, ma focalizzava l’attenzione sul legame del possessore con il mercato della pedopornografia. Tuttavia, la situazione è cambiata con l’introduzione dell’ultimo comma, derivante dall’art.

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