Paolo Galdieri : 7 Luglio 2024 08:42
Art.414 c.p.: Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Secondo l’art. 414 c.p., ogni persona che pubblicamente incita altri a commettere uno o più reati viene sol per questo sanzionata penalmente.
Se l’istigazione è diretta verso la commissione di delitti,si prevede una pena di reclusione che varia da uno a cinque anni. Al contrario, nel caso in cui l’istigazione sia rivolta a commettere contravvenzioni, la punizione può essere della reclusione fino ad un anno oppure della multa fino a 206 euro.
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Se l’istigazione riguarda sia delitti che contravvenzioni, la pena applicata è quella prevista per i delitti, ovvero quella più severa. Inoltre, sono previste pene specifiche anche per chi fa pubblicamente apologia di uno o più delitti, equiparando questa azione a quella dell’istigazione diretta.
Nel caso in cui l’istigazione avvenga attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata. Inoltre, se l’istigazione o l’apologia coinvolge delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena è aumentata della metà. Anche in questo caso, se questi atti sono commessi attraverso mezzi informatici o telematici, la pena è aumentata fino a due terzi.
Per quanto riguarda la definizione di istigazione, è importante sottolineare che si riferisce a qualsiasi azione diretta a stimolare o rinforzare in altri l’intenzione di commettere reati. Significativamente, non è necessario che l’istigazione sia effettivamente accolta o che porti alla commissione del reato; l’atto di istigazione in sé è sufficiente per configurare il reato.
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato (fattispecie in cui la Corte ha confermato l’esito proscioglitivo del giudizio di merito, in relazione alla pubblicazione su un sito internet, da parte dell’agente, di scritti contenenti espressioni offensive nei confronti della vittima di un attentato terroristico, rivendicato da un gruppo di area anarco-insurrezionalista, unitamente a generiche manifestazioni di solidarietà verso “i compagni arrestati” ed incitamenti all’azione diretta, Cass. , Sez. VI, sent. n. 31562/19).
Integra il reato di apologia di delitti di terrorismo, previsto dall’art. 414, comma quarto, cod. pen., la diffusione di documenti di contenuto apologetico – nella specie consistenti in tre “playlist” inneggianti al martirio per lo Stato islamico (IS), alle attività terroristiche dell’Isis ed alla figura del suo portavoce Al Adnani – mediante il loro inserimento sulla piattaforma internet denominata “Soundcloud”, in considerazione sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tale modalità comunicativa (Cass., Sez. V, sent. n. 1970/19).
Integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l’inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all’Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la liberazione dell’indagato, escludendo la rilevanza apologetica di alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto bellico siro-iracheno, prive di espliciti riferimenti all’Isis e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio, Cass., Sez. I, sent. n. 24103/17).
In tema di apologia di reato, premesso che il requisito della pubblicità è ravvisabile anche nel caso in cui il messaggio apologetico venga inserito in un sito internet privo di vincoli di accesso, deve ritenersi configurabile il reato nella condotta consistita nel postare sul proprio profilo personale “facebook” messaggi di esaltazione dei metodi e delle finalità di una organizzazione terroristica di ispirazione “jihadista”, quale deve qualificarsi quella costituita dall’ISIS ( Cass., Sez. I, sent. n. 24103/17).
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