
Art.609-bis c.p. : Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.Un tema relativamente nuovo è quello della violenza sessuale realizzata a distanza attraverso le tecnologie dell’informazione. Sempre più frequenti, infatti, sono i casi in cui un soggetto, attraverso l’installazione di una web cam chiede prestazioni sessuali ad altra persona o impone alla stessa di assistere a suoi atti di autoerotismo.
Sul piano giuridico, non essendovi norma specifica, occorre necessariamente far riferimento all’art.609-bis, che punisce, come violenza sessuale, la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induca un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
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Vista la formulazione dell’art.609- bis si è posto il problema di comprendere se sia ipotizzabile una violenza sessuale attraverso la rete.
La Giurisprudenza, come illustriamo di seguito, pare dare al momento risposta affermativa.
Risponde di violenza sessuale – e non di estorsione – colui che, dietro la minaccia di diffusione di video sessualmente espliciti, costringa la vittima ad inviargli su Whatsapp foto delle proprie parti intime ( Cass., Sez. II, sent. n. 41985/21).
Perfeziona la fattispecie di violenza sessuale la condotta consistente nell’invio di una serie di messaggi whatsapp allusivi e sessualmente espliciti ad una minorenne , costringendola a realizzare selfie da contenuti intimi da inviare al soggetto agente, con la minaccia di pubblicare la chat su un social network (Cass.,Sez.III,sent.n.25266/20).
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per violenza sessuale realizzata mediante l’utilizzo di social network e webcam. Nel caso di specie, in particolare, il soggetto, attraverso le suddette tecnologie, aveva compiuto atti di autoerotismo dopo essersi assicurato che alcune minori lo avrebbero guardato attraverso webcam (Cass., Sez. III, sent. n. 16616/15).
In relazione all’art. 609-bis, c.1, c.p. si è più volte ribadito che il reato di violenza sessuale non sia esclusivamente caratterizzato dal contatto corporeo, potendosi estrinsecare anche nel compimento di atti di autoerotismo effettuati a seguito di costrizione o induzione ( Cass. , Sez.III, sent.n.37076/12).
Si è esclusa la possibilità di applicare “automaticamente” ai casi di violenza sessuale virtuale la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità. Si è a tal riguardo precisato, infatti, che, ai fini dell’accertamento della diminuente prevista dall’art. 609 – bis, c. 3, c.p., debba farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell’età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi (Cass., Sez.III, sent.n.16615/15; Cass., Sez.III, sent. n. 45604/07).
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