
Paolo Galdieri : 27 Settembre 2024 08:01
Art.600-quinquies c.p. : Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Una pratica “vergognosa” ed in continua crescita è rappresentata dal cosiddetto turismo sessuale a danno dei minori ovvero quello dei viaggi all’estero motivati dal fatto che il “turista” desidera ottenere prestazioni sessuali da minorenni.
Tale “deprecabile” tipologia di vacanza è resa possibile, su vasta scala, da vere e proprie organizzazioni che pubblicizzano e predispongono questi viaggi sia off line, che on line.
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L’art. 600-quinquies, sanziona penalmente chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.
Trattasi di una norma con efficacia extraterritoriale,la quale ovviamente richiede la consapevolezza che nel luogo di destinazione esista la prostituzione minorile.
I clienti che aderiscono al viaggio non rispondono del reato in esame,piuttosto di altri reati come quello ex art.600-bis ,dal momento che nella prenotazione del viaggio può ravvisarsi un atto idoneo e non equivoco alla realizzazione del reato di prostituzione minorile e quindi l’utente può rispondere del reato nella forma tentata.
La pena è aumentata se il reato e’ commesso: da più persone riunite; da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi nel caso in cui il reato sia compiuto con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Sulla base di quanto previsto dall’art..14 legge 269/98, è consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria di svolgere attività sotto copertura, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, partecipando alle iniziative turistiche al fine di scoprire i reati commessi dagli operatori turistici e dai clienti,così come è consentito alla polizia postale la possibilità di attivare siti nelle reti o gestire aree di comunicazione, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità.
Con l’art.17 della legge 38 del 2006 è stabilito, inoltre, l’obbligo per gli operatori turistici che organizzano viaggi in Paesi esteri di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi , nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi, la comunicazione che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.
Nello spiegare cosa si intenda per “organizzazione”, è stato precisato come non sia richiesto dalla norma che l’agente sia un operatore turistico o un soggetto che svolga in modo continuativo e per un numero indefinito di persone l’ attività vietata, né che si giunga all’incontro concreto con il minore. (Cass., Sez.III, sent.n.42053/11).
Soggetto attivo del reato può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero limitato di partecipanti purché con la condotta di tipo organizzativo. Si precisa a tal riguardo che la condotta di tipo organizzativo deve consistere nella programmazione di viaggi illeciti,con quanto di utile al buon esito della trasferta (vettore, supporti logistici, ecc.), includendo anche idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l’ambiente della prostituzione minorile. Nella presentazione di tali servizi, peraltro, possono rientrare anche mere condotte di facilitazione,come la fornitura di indirizzi e di informazioni essenziali su luoghi e persone. Al contrario, non integra gli estremi della “organizzazione” l’attività di chi, durante un viaggio, si limiti allo scambio di informazioni facilitanti incontri con i minori del luogo, in tal caso potrebbe essere eventualmente contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile, qualora le informazioni fornite abbiano facilitato gli incontri sessuali con i minori (Cass., Sez.III, sent.n.42053/11).
Paolo Galdieri
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