
Digital Crime: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Il contenuto della norma Una delle condotte ritenute maggiormente pericolose per l’integrità dei sistemi informatici è quella della divulgazione di programmi informatici aventi effetti distruttivi, c.d. virus informatici. Grazie all’art. 615-quinquies c.p., introdotto dalla l. 547 del 1993, condotte di questo tipo hanno assunto per la prima volta rilevanza penale. La norma, inizialmente, sanzionava la diffusione, la comunicazione o consegna dei programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema o dei dati o dei programmi in esso contenuti; gli stessi fatti portavano alle medesime conseguenze giuridiche se ne derivava l’interruzione, totale o parziale, del sistema, ovvero l’alterazione




