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Tag: digital crime

Digital Crime: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il contenuto della norma Una delle condotte ritenute maggiormente pericolose per l’integrità dei sistemi informatici è quella della divulgazione di programmi informatici aventi effetti distruttivi, c.d. virus informatici. Grazie all’art. 615-quinquies c.p., introdotto dalla l. 547 del 1993, condotte di questo tipo hanno assunto per la prima volta rilevanza penale. La norma, inizialmente, sanzionava la diffusione, la comunicazione o consegna dei programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema o dei dati o dei programmi  in esso contenuti; gli stessi fatti portavano alle medesime conseguenze giuridiche se ne derivava l’interruzione, totale o parziale, del sistema, ovvero l’alterazione 

Digital Crime: La violazione della corrispondenza informatica

Art. 616 c.p. :< Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se

Digital Crime: Alla scoperta della frode informatica

Art.640– ter c.p.: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo

Digital Crime: la detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso ai sistemi informatici

Art.615-quater c.p. : Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici , parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ,o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di

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