
Digital Crime: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Articolo Art. 617-sexies c.p.: <<Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.>> Il contenuto della norma L’art 617-sexies

