
Garante Privacy: il “guasto informatico” non scusa la mancata risposta all’interessato
Quando si manca nella gestione di una richiesta di accesso ai propri dati personali da parte di un interessato, invocare un “guasto informatico” è una scusante che giustifica in modo analogo a quella del cane che ha mangiato i compiti. Questo è quello che, volendo essere prosaici, emerge dal provv. n. 277 del 29 aprile 2025 del Garante Privacy che ha avuto inizio con una richiesta e un reclamo da parte dell’interessato e si è concluso con la constatazione della violazione degli artt. 12 e 15 GDPR e l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 2000 euro. Certo, il riscontro alla fine è
 
 
  
