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Autore: Paolo Galdieri

Digital Crime: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il contenuto della norma Una delle condotte ritenute maggiormente pericolose per l’integrità dei sistemi informatici è quella della divulgazione di programmi informatici aventi effetti distruttivi, c.d. virus informatici. Grazie all’art. 615-quinquies c.p., introdotto dalla l. 547 del 1993, condotte di questo tipo hanno assunto per la prima volta rilevanza penale. La norma, inizialmente, sanzionava la diffusione, la comunicazione o consegna dei programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema o dei dati o dei programmi  in esso contenuti; gli stessi fatti portavano alle medesime conseguenze giuridiche se ne derivava l’interruzione, totale o parziale, del sistema, ovvero l’alterazione 

Digital Crime: Scopri le Severe Pene inflitte ai reati di Pornografia Minorile

Il contenuto della norma Con il primo comma dell’art. 600- ter c.p. si è inteso punire chiunque utilizzi minorenni per realizzare esibizioni o produrre materiale pornografico. Attraverso il secondo comma si punisce, invece, il soggetto che commercia materiale pornografico. Il terzo comma sanziona le condotte di coloro che, anche se non producono direttamente il materiale pornografico, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica: distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano materiale pornografico; distribuiscono o divulgano notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18. Il quarto comma sanziona chiunque, fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, consapevolmente offre o

Digital Crime: La violazione della corrispondenza informatica

Art. 616 c.p. :< Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se

Digital Crime: Alla scoperta della frode informatica

Art.640– ter c.p.: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo

Digital Crime: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Articolo Art. 617-sexies c.p.: <<Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.             La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.>> Il contenuto della norma          L’art 617-sexies

Digital Crime: Intercettazione, impedimento o interruzione  illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art.617-quater c.p. : Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede di ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque

Digital Crime: la detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso ai sistemi informatici

Art.615-quater c.p. : Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici , parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ,o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di

Digital Crime: l’accesso abusivo ai sistemi informatici. Scopriamo cosa dice la legge e le relative pene

Art. 615-ter c.p. : <<Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, a da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della

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