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Tag: Garante Privacy

Nel designare il DPO, l’incarico non dev’essere un segreto!

La designazione del DPO avviene seguendo la procedura prevista dall’art. 37 par. 7 GDPR, per cui è necessario svolgere due adempimenti: pubblicare i dati di contatto e comunicare gli stessi all’autorità di controllo. Questo significa pertanto che un incarico formale è una condizione necessaria ma non sufficiente, motivo per cui il Garante Privacy si è più volte espresso a riguardo sanzionando per lo più enti pubblici per la mancanza di questi ulteriori passaggi. Passaggi che, beninteso, devono essere intesi come tutt’altro che meri formalismi dal momento che il loro adempimento consente di porre alcuni dei presupposti fondamentali per garantire l’efficace attuazione dei

Garante privacy sanziona asilo nido per uso improprio di foto dei bambini

La riservatezza e la dignità dei bambini vanno tutelate sin dalla primissima infanzia, riporta il sito del Garante privacy. È questo, in sintesi, il principio alla base del provvedimento con il quale il Garante ha vietato a un asilo nido l’ulteriore diffusione online delle foto dei piccoli ospiti (di età compresa tra i 3 e i 36 mesi) e ha ordinato la cancellazione delle immagini illecitamente trattate. Il procedimento dell’Autorità ha fatto seguito al reclamo di un genitore che, per poter iscrivere la figlia, ha dovuto prestare il consenso alla raccolta e all’utilizzo delle immagini della bambina. Il genitore, inoltre, aveva segnalato

Data breach: cosa leggiamo nella relazione del Garante Privacy

All’interno della relazione presentata da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con riferimento all’attività svolta nel 2024, un capitolo è dedicato ai data breach. Saltano all’occhio il numero di notifiche e la particolare frequenza delle violazioni di riservatezza e disponibilità. Non solo: nel 66,6 % dei casi (quindi: 2 su 3), è avvenuta una notifica per fasi con una notifica preliminare e successive notifiche integrative. Doverosa considerazione di metodo: il rapporto riguarda i settori che hanno notificato o per cui sono stati rilevati data breach da parte dell’autorità di controllo. Questo impone pertanto di fare attenzione a non incappare

Cyber Italia sotto l’ombrellone! Quel brutto vizio di fotocopiare documenti

Il caso recente dei documenti rubati degli hotel fa pensare a quanti documenti effettivamente circolino nel dark web, nonostante la possibilità di crearne con l’intelligenza artificiale. Questo significa che è più facile ottenerli che crearli. E forse sono anche più utili. Ma forse bisogna riflettere e farsi una domanda dirimente: come mai ne circolano così tanti e tanto facilmente? Insomma: andiamo oltre le facili(ssime) speculazioni sui vari colabrodi di sicurezza che si vedono in giro e vengono ampiamente tollerati. Logica vuole che qualcuno li abbia raccolti e non sia stato in grado di proteggerli. Benissimo: facciamo un passo indietro, skippiamo al momento

Garante Privacy: il “guasto informatico” non scusa la mancata risposta all’interessato

Quando si manca nella gestione di una richiesta di accesso ai propri dati personali da parte di un interessato, invocare un “guasto informatico” è una scusante che giustifica in modo analogo a quella del cane che ha mangiato i compiti. Questo è quello che, volendo essere prosaici, emerge dal provv. n. 277 del 29 aprile 2025 del Garante Privacy che ha avuto inizio con una richiesta e un reclamo da parte dell’interessato e si è concluso con la constatazione della violazione degli artt. 12 e 15 GDPR e l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 2000 euro. Certo, il riscontro alla fine è

Garante Privacy: non si scherza sul budget per la sicurezza dei dati personali.

Una sintesi essenziale del principio che si può estrarre dal provv. n. 271 del 29 aprile 2025 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali potrebbe essere: no budget? non parti! Ovviamente con il trattamento, perché per andare in vacanza o in altri luoghi (che è bene non precisare) c’è sempre tempo. Per capire meglio questo principio di carattere generale e la sua applicazione pratica, bisogna unzippare il provvedimento che inizia con un data breach e (spoiler!) si conclude con una sanzione di 30 mila euro “per la molteplice violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32, par. 1, del

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