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Tag: norme

Disciplinare la posta elettronica prima per non pentirsi dopo

La gestione della casella di posta elettronica dei dipendenti è un argomento spesso trascurato da parte delle organizzazioni, nonostante lo strumento dell’e-mail sia largamente impiegato e comporti rilevanti impatti su privacy e security. Per quanto strumento di lavoro, infatti, una casella di posta elettronica individuale (e dunque: nominale e attribuita ad un singolo operatore) è considerata domicilio digitale del dipendente e, di conseguenza, richiede una ragionevole protezione a tutela di diritti, libertà fondamentali e dignità degli interessati coinvolti negli scambi delle comunicazioni (intestatario e soggetti terzi). Questa complessità, riconosciuta non solo dalla giurisprudenza ma anche dalle autorità di controllo per quanto riguarda

Si volta pagina! L’UE introduce la Responsabilità Digitale sui prodotti Software Closed Source

L’Unione Europea ha approvato una nuova legislazione che amplia le norme sulla responsabilità del prodotto. Ora copre anche i prodotti digitali come software e piattaforme online. L’innovazione dovrebbe rendere più semplice per gli utenti richiedere il risarcimento dei danni causati. Il 10 ottobre 2024 il Consiglio dell’UE ha approvato la direttiva sulla responsabilità per prodotti difettosi, includendo nel suo concetto i prodotti digitali. Le uniche eccezioni sono i programmi open source. In precedenza, le regole si applicavano solo agli oggetti materiali e all’elettricità. Secondo le nuove regole, gli importatori o i rappresentanti dei produttori nell’UE saranno responsabili per i danni causati da prodotti forniti

Digital Crime: Intercettazione, impedimento o interruzione  illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art.617-quater c.p. : Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede di ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque

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