Stefano Gazzella : 12 Agosto 2022 08:00
Autore: Stefano Gazzella
Con il provv. 16 giugno 2022 n. 226 l’autorità garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 20 mila euro Deutsche Bank in seguito ad un reclamo presentato da un interessato avente ad oggetto l’illecito trattamento di dati personali consistente nella segnalazione del nominativo in CRIF “in assenza della comunicazione di preavviso di cui all’art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” e il mancato riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR.
Il reclamante aveva infatti inviato una PEC a luglio 2020 con cui esercitava il proprio diritto richiedendo copia dell’informativa privacy, non ricevendo però alcuna risposta fino a giugno 2021 in seguito alla presentazione del reclamo e all’intervento del Garante Privacy con la richiesta di fornire delle osservazioni in merito.
![]() Sponsorizza la prossima Red Hot Cyber Conference!Il giorno Lunedì 18 maggio e martedì 19 maggio 2026 9 maggio 2026, presso il teatro Italia di Roma (a due passi dalla stazione termini e dalla metro B di Piazza Bologna), si terrà la V edizione della la RHC Conference. Si tratta dell’appuntamento annuale gratuito, creato dalla community di RHC, per far accrescere l’interesse verso le tecnologie digitali, l’innovazione digitale e la consapevolezza del rischio informatico. Se sei interessato a sponsorizzare l'evento e a rendere la tua azienda protagonista del più grande evento della Cybersecurity Italiana, non perdere questa opportunità. E ricorda che assieme alla sponsorizzazione della conferenza, incluso nel prezzo, avrai un pacchetto di Branding sul sito di Red Hot Cyber composto da Banner più un numero di articoli che saranno ospitati all'interno del nostro portale. Quindi cosa stai aspettando? Scrivici subito a [email protected] per maggiori informazioni e per accedere al programma sponsor e al media Kit di Red Hot Cyber.
Se ti piacciono le novità e gli articoli riportati su di Red Hot Cyber, iscriviti immediatamente alla newsletter settimanale per non perdere nessun articolo. La newsletter generalmente viene inviata ai nostri lettori ad inizio settimana, indicativamente di lunedì. |
Da quanto emerso la banca aveva inviato un “Avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie” presso l’indirizzo fornito dal reclamante stesso e che tale comunicazione veniva restituita dal servizio postale con la causale “Indirizzo inesistente”, per cui è stato riscontrato il carattere di liceità della segnalazione in CRIF.
Il mancato riscontro alla richiesta di accesso esercitata dall’interessato entro il termine di un mese prorogabile di ulteriori due, come prescritto dall’art. 12.3 GDPR, è stato l’aspetto che però ha comportato l’apertura dell’istruttoria con la contestazione della violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
All’interno delle valutazioni il Garante ha avuto modo di precisare il carattere perentorio e tassativo del termine di un mese per rispondere ad una richiesta di esercizio dei diritti pur con l’indicazione dell’esigenza di un termine ulteriore fino a due mesi o dei motivi del diniego unitamente alla possibilità di proporre reclamo.
La responsabilità in capo al titolare di agevolare l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art. 12.2 GDPR) e di dotarsi di misure tecniche e organizzative adeguate a fornire una risposta tempestiva non può venire meno per effetto di un’istanza presentata dall’interessato “nell’ambito di una più ampia e articolata richiesta (…) che avrebbe impedito di fornire tempestivo riscontro”. Allo stesso modo, anche l’involontarietà del ritardo o l’assenza di un pregiudizio evidente o noto al titolare non possono essere argomenti che possono fondare un’eccezione valida a riguardo.
Con specifico riferimento al diritto di accesso, inoltre, il Garante ha avut0 modo di precisare che l’aver già fornito precedentemente l’informativa non esonera in alcun modo dall’ottemperare a tale richiesta dal momento che l’esercizio del diritto consiste nell’ottenere innanzitutto la conferma di un trattamento dei propri dati personali e di conseguenza l’accesso a tali dati e alle relative informazioni, al fine di verificare “la correttezza e la completezza dei dati oggetto di trattamento”.
In un mondo in cui la musica è da tempo migrata verso lo streaming e le piattaforme digitali, un appassionato ha deciso di tornare indietro di sei decenni, a un’epoca in cui le melodie potevano anc...
La frase “Costruiremo sicuramente un bunker prima di lanciare l’AGI” dal quale prende spunto l’articolo, è stata attribuita a uno dei leader della Silicon Valley, anche se non è chiaro a chi...
Negli Stati Uniti, una vasta campagna coordinata tramite botnet sta prendendo di mira i servizi basati sul protocollo Remote Desktop Protocol (RDP). Un pericolo notevole è rappresentato dalla scala e...
Un’ondata di messaggi di phishing sta colpendo in questi giorni numerosi cittadini lombardi. Le email, apparentemente inviate da una società di recupero crediti, fanno riferimento a presunti mancat...
La scorsa settimana, Oracle ha avvisato i clienti di una vulnerabilità zero-day critica nella sua E-Business Suite (CVE-2025-61882), che consente l’esecuzione remota di codice arbitrario senza aute...