
Cosa può succedere in caso di data breach di un e-commerce? Nel caso oggetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 351 del 3 agosto 2023, è possibile che l’Authority eserciti i propri poteri correttivi. E come in questo caso può ingiungere non solo di comunicare la violazione agli interessati, ma anche di adottare le misure di sicurezza adeguate indicandone alcune come prioritarie.
Dal provvedimento è possibile così desumere alcuni elementi utili per la gestione della violazione dei dati personali nel contesto dell’e-commerce, applicabili in situazioni analoghe soprattutto per la valutazione dei rischi e il remediation plan.
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Tutto ha avuto inizio con un cliente che ha segnalato al gestore dell’e-commerce di aver reperito nel dark web un leak di dati riferibili al sito. All’esito della successiva indagine è stato accertata la violazione, consistente in una perdita di confidenzialità dei dati derivante da un accesso abusivo con esfiltrazione, e dunque è stata effettuata la notifica al Garante Privacy.
c) le analisi conseguentemente condotte dalla società hanno consentito di accertare che la violazione ha tratto origine da un “hack del CMS […] Prestashop 1.7.6.5 […] con accesso del database e esportazione e pubblicazione” che ha interessato “un Backup-Server dei ns. Sistemi CMS, il quale al momento della violazione si trovava presso l’abitazione di un ns. dipendente informatico senza adeguato sistema di sicurezza a tale data”
d) i dati oggetto di violazione sono stati il “nome, cognome, indirizzo (Via e n° civico se indicato), CAP, città, indirizzo email, data nascita, storico ordini (con prodotti acquistati), password criptato del user-account” di un numero di utenti del sito web che il titolare ha valutato come “non determinabile”, per un totale di “284.000” registrazioni di dati personali
L’evento è stato valutato come non suscettibile di presentare un rischio elevato per gli interessati, dunque non è stata disposta alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 34 GDPR.
Il Garante Privacy ha dunque svolto alcuni accertamenti ulteriori con degli accessi online per inquadrare correttamente la violazione e la valutazione del rischio per gli interessati, andando ad approfondire:
All’esito delle verifiche svolte, pertanto, sono stati contestati alcuni passaggi riguardanti la gestione della violazione.
Per quanto riguarda la valutazione di rischi, la violazione è stata considerata di rischio elevato per la natura e numerosità dei dati personali coinvolti dal momento che la perdita di confidenzialità di recapiti e domicili espone gli interessati a potenziali danni di gravità significativa mentre lo storico ordini, che può comprendere anche articoli da cui è possibile desumere informazioni sulla vita sessuale degli acquirenti, espone a rischi di pregiudizio, reputazione o discriminazione.
Per quanto riguarda invece l’adeguatezza delle misure di sicurezza, il Garante ha riscontrato la mancanza di un remediation plan con indicazioni specifiche circa l’adozione di misure correttive e preventive.
Tenuto conto dei rilievi svolti e con la riserva di svolgere ulteriori valutazioni anche in relazione a violazioni e all’applicazione di sanzioni, il provvedimento ha così avuto ad oggetto due ingiunzioni: la prima, riguardante la comunicazione della violazione agli interessati entro 10 giorni; la seconda, riguardante l’adozione di misure di sicurezza adeguate ai rischi entro 20 giorni.
Le misure specificamente prescritte, inoltre, riguardano:
la predisposizione di un programma di formazione del personale in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, l’adozione di software privi di vulnerabilità note, e la periodica e tempestiva applicazione degli eventuali aggiornamenti di sicurezza successivamente resi disponibili dai produttori di tali software;
ma viene richiesto di rendicontare anche le eventuali ulteriori sempre entro il medesimo termine di 20 giorni.
Una valida lezione per tutti riguardante gli elementi da attenzionare: gestori di e-commerce, consulenti privacy e DPO.
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