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Autore: Paolo Galdieri

Digital Crime: La violenza sessuale virtuale

Il contenuto della norma   Un tema relativamente nuovo è quello della violenza sessuale realizzata a distanza attraverso le tecnologie dell’informazione. Sempre più frequenti, infatti,  sono i casi in cui un soggetto, attraverso l’installazione di una web cam chiede prestazioni sessuali ad altra persona o impone alla stessa di assistere a suoi atti di autoerotismo. Sul piano giuridico, non essendovi norma specifica,  occorre necessariamente far riferimento all’art.609-bis, che punisce, come violenza sessuale, la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induca un  altro

Digital Crime: Istigazione a delinquere realizzata anche per via telematica

Il contenuto della norma  Secondo l’art. 414 c.p., ogni persona che pubblicamente incita altri a commettere uno o più reati viene sol per questo sanzionata penalmente. Se l’istigazione è diretta verso la commissione di delitti,si prevede una pena di reclusione che varia da uno a cinque anni. Al contrario, nel caso in cui l’istigazione sia rivolta a commettere contravvenzioni, la punizione può essere della reclusione fino ad un anno oppure della  multa fino a 206 euro. Se l’istigazione riguarda sia delitti che contravvenzioni, la pena applicata è quella prevista per i delitti, ovvero quella più severa. Inoltre, sono previste pene specifiche anche

Digital Crime: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo realizzata anche per via telematica

Il contenuto della norma  L’articolo 302 c.p. punisce chi incita altre persone a commettere determinati reati gravi. Se l’incitamento non viene seguito, o se viene seguito ma il reato non viene commesso, la persona che ha incitato può essere condannata da uno a otto anni di reclusione. Se l’istigazione avviene tramite tecnologie digitali o telematiche, la pena è aumentata. Tuttavia, la pena non sarà mai più della metà di quella prevista per il reato a cui si riferisce l’istigazione. Se l’istigazione viene seguita e il reato viene effettivamente commesso, l’articolo 302 non si applica più. In questo caso, chi ha incitato sarà

Digital Crime: La diffamazione online dal punto di vista Penale

Il contenuto della norma La diffamazione perpetrata attraverso l’uso della rete, fenomeno assai diffuso, non ha portato ad un intervento specifico del legislatore, operando in tal caso l’ipotesi aggravata prevista dal III comma dell’art. 595 c.p., che prevede la punizione della diffamazione realizzata non solo col mezzo della stampa, ma anche quella posta in essere “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, all’interno del quale rientrerebbe, appunto, lo strumento telematico. Trattandosi di una norma non pensata per condotte realizzate in rete, la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitarne l’ambito di applicazione ed i suoi esatti confini. I quotidiani e le testate on

Digital Crime: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il contenuto della norma Una delle condotte ritenute maggiormente pericolose per l’integrità dei sistemi informatici è quella della divulgazione di programmi informatici aventi effetti distruttivi, c.d. virus informatici. Grazie all’art. 615-quinquies c.p., introdotto dalla l. 547 del 1993, condotte di questo tipo hanno assunto per la prima volta rilevanza penale. La norma, inizialmente, sanzionava la diffusione, la comunicazione o consegna dei programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema o dei dati o dei programmi  in esso contenuti; gli stessi fatti portavano alle medesime conseguenze giuridiche se ne derivava l’interruzione, totale o parziale, del sistema, ovvero l’alterazione 

Digital Crime: Scopri le Severe Pene inflitte ai reati di Pornografia Minorile

Il contenuto della norma Con il primo comma dell’art. 600- ter c.p. si è inteso punire chiunque utilizzi minorenni per realizzare esibizioni o produrre materiale pornografico. Attraverso il secondo comma si punisce, invece, il soggetto che commercia materiale pornografico. Il terzo comma sanziona le condotte di coloro che, anche se non producono direttamente il materiale pornografico, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica: distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano materiale pornografico; distribuiscono o divulgano notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18. Il quarto comma sanziona chiunque, fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, consapevolmente offre o

Digital Crime: La violazione della corrispondenza informatica

Art. 616 c.p. :< Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se

Digital Crime: Alla scoperta della frode informatica

Art.640– ter c.p.: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo

Digital Crime: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Articolo Art. 617-sexies c.p.: <<Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.             La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.>> Il contenuto della norma          L’art 617-sexies

Digital Crime: Intercettazione, impedimento o interruzione  illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art.617-quater c.p. : Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede di ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque

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