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Autore: Paolo Galdieri

Digital Crime: Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione on line

Contenuto della norma In questi ultimi anni si sono celebrati numerosi processi dove si contestava, a seconda dei casi,  il reato di sfruttamento o di  favoreggiamento della prostituzione al gestore del sito che pubblicava inserzioni di prostitute ed , eventualmente, ai suoi collaboratori, agenti, fotografi, ecc. Tali contestazioni, in assenza di una norma specifica, sono state rese possibili dalla genericità delle condotte di sfruttamento e, soprattutto, di  favoreggiamento,  previste dall’art. 3,  numero 8,  della Legge 75 del 1958. L’impostazione seguita dalle Procure e dagli organi giudicanti, di contestare e condannare per favoreggiamento della prostituzione online , è apparsa da subito discutibile per

Digital Crime: Alla scoperta del Cyberstalking tra Pene e Sanzioni

Il contenuto della norma   L’ articolo  612-bis sanziona coloro che, con condotte ripetute, minacciano o molestano un individuo in modo tale da causare uno stato di ansia o paura prolungato e grave, o inducano un timore fondato per la propria incolumità, quella di un parente stretto o di una persona legata da una relazione affettiva. In aggiunta, punisce chi costringe la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.  Con il secondo comma, si prevede un aumento della pena nel caso in cui l’azione sia stata compiuta da un coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona precedentemente legata da

Digital Crime: Il Reato del Revenge Porn Spiegato dal punto di vista della Giurisprudenza

Il contenuto della norma Sempre più frequentemente le cronache riportano notizie riguardanti la  pubblicazione, non autorizzata, sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Fino al 2019, non essendoci norma specifica, condotte di questo tipo venivano qualificate ai sensi dell’art.595, comma 3 ,c.p., ritenendosi integrata la diffamazione aggravata in quanto arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Tale fenomeno, conosciuto con l’espressione revenge porn, trova ora riconoscimento giuridico attraverso l’art. 612 –ter, riferito, appunto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Attraverso il primo comma si punisce, salvo che il fatto costituisca più

Digita Crime: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo realizzata anche attraverso le tecnologie dell’informazione

Il contenuto della norma   L’articolo 270 quinquies c.p. riguarda l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale. Questo articolo è stato introdotto con il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n. 155, ed è stato poi modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. La norma tutela l’integrità dello Stato e l’ordine pubblico contro la minaccia terroristica. Si tratta di  reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito

Digital Crime: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il contenuto della norma L’art 617-quinquies c.p. punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all’articolo 617- quater c.p., indicando come penalmente rilevante l’installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici. Mentre con l’art.617-quater , quindi , si punisce la ricezione comunque avvenuta, con l’art.617 – quinquies si colpisce l’organizzazione voluta e predisposta per quel fine. La semplice installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni, informatiche o telematiche, è sottoposta ad una sanzione da uno  a quattro anni.  E’ prevista una pena da uno a cinque anni qualora

Digital Crime: Detenzione o accesso a materiale pedopornografico

Il contenuto della norma L’art. 600-quater c.p sanziona chi consapevolmente acquisisce o detiene materiale pornografico realizzato con l’impiego di individui di età inferiore ai 18 anni. La norma in questione punisce le condotte alternative di procurarsi o detenere materiale pedopornografico. In passato, la visione di materiale pedopornografico veniva considerata penalmente irrilevante se avveniva senza che il possessore del materiale avesse una relazione con il mercato di quest’ultimo. In altre parole, la legge non puniva la mera visione del materiale, ma focalizzava l’attenzione sul legame del possessore con il mercato della pedopornografia. Tuttavia, la situazione è cambiata con l’introduzione dell’ultimo comma, derivante dall’art.

Digital Crime: La violenza sessuale virtuale

Il contenuto della norma   Un tema relativamente nuovo è quello della violenza sessuale realizzata a distanza attraverso le tecnologie dell’informazione. Sempre più frequenti, infatti,  sono i casi in cui un soggetto, attraverso l’installazione di una web cam chiede prestazioni sessuali ad altra persona o impone alla stessa di assistere a suoi atti di autoerotismo. Sul piano giuridico, non essendovi norma specifica,  occorre necessariamente far riferimento all’art.609-bis, che punisce, come violenza sessuale, la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induca un  altro

Digital Crime: Istigazione a delinquere realizzata anche per via telematica

Il contenuto della norma  Secondo l’art. 414 c.p., ogni persona che pubblicamente incita altri a commettere uno o più reati viene sol per questo sanzionata penalmente. Se l’istigazione è diretta verso la commissione di delitti,si prevede una pena di reclusione che varia da uno a cinque anni. Al contrario, nel caso in cui l’istigazione sia rivolta a commettere contravvenzioni, la punizione può essere della reclusione fino ad un anno oppure della  multa fino a 206 euro. Se l’istigazione riguarda sia delitti che contravvenzioni, la pena applicata è quella prevista per i delitti, ovvero quella più severa. Inoltre, sono previste pene specifiche anche

Digital Crime: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo realizzata anche per via telematica

Il contenuto della norma  L’articolo 302 c.p. punisce chi incita altre persone a commettere determinati reati gravi. Se l’incitamento non viene seguito, o se viene seguito ma il reato non viene commesso, la persona che ha incitato può essere condannata da uno a otto anni di reclusione. Se l’istigazione avviene tramite tecnologie digitali o telematiche, la pena è aumentata. Tuttavia, la pena non sarà mai più della metà di quella prevista per il reato a cui si riferisce l’istigazione. Se l’istigazione viene seguita e il reato viene effettivamente commesso, l’articolo 302 non si applica più. In questo caso, chi ha incitato sarà

Digital Crime: La diffamazione online dal punto di vista Penale

Il contenuto della norma La diffamazione perpetrata attraverso l’uso della rete, fenomeno assai diffuso, non ha portato ad un intervento specifico del legislatore, operando in tal caso l’ipotesi aggravata prevista dal III comma dell’art. 595 c.p., che prevede la punizione della diffamazione realizzata non solo col mezzo della stampa, ma anche quella posta in essere “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, all’interno del quale rientrerebbe, appunto, lo strumento telematico. Trattandosi di una norma non pensata per condotte realizzate in rete, la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitarne l’ambito di applicazione ed i suoi esatti confini. I quotidiani e le testate on

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