Paolo Galdieri : 16 Maggio 2024 07:36
Art.615-quater c.p. : Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici , parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ,o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1)e 2) del quarto comma dell’art.617-quater.
La riuscita dell’intrusione nel sistema dipende sovente dall’impiego di passwords, sottratte o scoperte con facilità. Per tali ragioni, il legislatore è intervenuto anche in questo ambito sanzionando la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici .
La norma intende tutelare tutti quei mezzi che consentono di accedere ad un sistema, considerando tali i codici e le parole chiave. Alla stessa pena soggiace chi si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici o parole chiave. E’ punita, altresì, la divulgazione di informazioni tecniche riservate che, pur non consistendo direttamente nella comunicazione o consegna del codice di accesso, svelino il metodo attraverso il quale si possa raggiungere il medesimo scopo.
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La disposizione contempla anche la punizione per chi consente ad altri di compiere le azioni sopra elencate, fornendo istruzioni tecniche su come ottenere i codici. Tuttavia, il reato non sussiste se tali comportamenti non generano un beneficio personale o per altri, o se in ogni caso non causano danni a terzi.
Il secondo comma prevede sanzioni più severe se il fatto è posto a danno “di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità” o è commesso “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema” (n.2 quarto comma art.617-quater ).
La norma ha dato seguito a diversi interventi giurisprudenziali volti a chiarirne il contenuto e la latitudine.
Si è a tal riguardo precisato come non configuri il reato de quo il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi(cosiddette pic-card o smart- card), atteso che con tali strumenti non si viola alcun domicilio informatico, protetto da misure di sicurezza, ma si utilizzano irregolarmente servizi di trasmissione o comunicazione ad accesso condizionato, contravvenendo in tal modo a disposizioni sul diritto d’autore di cui all’art.6 del D.Lgs 15 novembre 2000 n.373, sanzionato solo in via amministrativa prima dell’entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n.22 (Cass., Sez.V, sent.22319/03; in senso contrario Cass., Sez.V, sent. n.24847/02; Cass. Sez. V,sent. n.4389/98).
Al contrario rientra nella previsione della norma la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare un illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni,gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l’acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l’accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente(clonato) integra il delitto di ricettazione(art.648 c.p.), di cui costituisce reato presupposto quello ex art.615- quater c.p.( Cass., Sez.II, sent. n.36288/00).
Quanto alle differenze con il reato di uso illecito di carte di credito o di pagamento (art.12 del D.L.3 maggio 1991,n.143,convertito nella legge 5 luglio 1991,n. 197) è stato chiarito che rientra nella previsione dell’art.12 e non in quella dell’art.615 – quater la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che,ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un documento analogo alle carte di credito o di pagamento,che abilita alla prestazione dei sevizi telefonici. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ricettazione, dal momento che l’imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre, ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto (Cass., Sez.II, sent. n.32440/00).
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