
Nel provvedimento n. 427 del 15 dicembre 2022, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha emesso una sanzione di 30 mila euro nei confronti di Verizon Connect Italy per avere svolto delle attività di trattamento in qualità di responsabile in assenza di una designazione efficace.
L’istruttoria è stata avviata in seguito ad un reclamo presentato da un ex lavoratore di un’azienda cliente di Verizon. L’oggetto del reclamo ha riguardato il mancato riscontro dell’esercizio del diritto di accesso relativo ai dati personali contenuti all’interno di un dispositivo di geolocalizzazione installato sul camion dell’interessato, scoperto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda cliente nei confronti della quale è stato contestualmente avviato un separato procedimento in qualità di titolare del trattamento.
In quanto fornitore del servizio di localizzazione fino al momento di conclusione del rapporto contrattuale, la cui durata ha precorso l’applicazione del GDPR e si è protratta successivamente al 25 maggio 2018, Verizon ha agito in qualità di responsabile del trattamento. Infatti, ha svolto per conto del cliente tutte le operazioni di registrazione all’interno dei propri sistemi dei dati GPS relativi ai tragitti percorsi negli ultimi 12 mesi dal dispositivo installato e tale ruolo soggettivo è risultato confermato anche all’interno dei Termini e Condizioni del contratto stipulato. All’interno dello stesso contratto, però, non sono stati riscontrati contenuti conformi con gli elementi indicati dall’art. 28.3 GDPR.
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Di conseguenza, la contestazione mossa dal Garante Privacy ha riguardato in via principale proprio una mancata formalizzazione del rapporto fra titolare e responsabile ai sensi dell’art. 28 GDPR e l’assenza di quelle istruzioni documentate prescritte dalla norma fra cui rientrano necessariamente le caratteristiche dei trattamenti da svolgere. Inoltre, da quanto emerso dall’istruttoria non è risultato che Verizon abbia rivolto alcuna richiesta al cliente di provvedere alla designazione “prima di avviare il servizio” né di “comunicare le necessarie istruzioni relative alle concrete modalità con le quali effettuare il trattamento dei dati”. Da tutto ciò è derivato inevitabilmente anche l’avere svolto delle attività di trattamento “per un periodo significativo di tempo, in assenza di un idoneo presupposto di liceità” e dunque in violazione degli artt. 5.1 lett. a) e 6 GDPR.
Particolarmente interessante è stato lo spunto offerto dal fare riferimento al parametro della significatività della durata del trattamento svolto dal responsabile in assenza di contratto o altro atto giuridico, da cui è derivata la necessità di svolgere una valutazione in concreto della validità di tali attività di trattamento e la ricerca di un autonomo fondamento di liceità. Si può dunque ritenere che la contestazione di illiceità del trattamento possa essere superata qualora la formalizzazione del rapporto pur non tempestivamente avvenuta prima dell’avvio del servizio venga svolta in seguito.
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