Red Hot Cyber
Condividi la tua difesa. Incoraggia l'eccellenza. La vera forza della cybersecurity risiede nell'effetto moltiplicatore della conoscenza.
Cerca
2nd Edition GlitchZone RHC 970x120 2
Crowdstrike 320×100
Digital Crime: Alla scoperta del Cyberstalking tra Pene e Sanzioni

Digital Crime: Alla scoperta del Cyberstalking tra Pene e Sanzioni

Paolo Galdieri : 14 Agosto 2024 22:22

Art.612-bis c.p. : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria odi un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere solo processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art.612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Il contenuto della norma  

L’ articolo  612-bis sanziona coloro che, con condotte ripetute, minacciano o molestano un individuo in modo tale da causare uno stato di ansia o paura prolungato e grave, o inducano un timore fondato per la propria incolumità, quella di un parente stretto o di una persona legata da una relazione affettiva. In aggiunta, punisce chi costringe la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.  Con il secondo comma, si prevede un aumento della pena nel caso in cui l’azione sia stata compiuta da un coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona precedentemente legata da una relazione affettiva con la vittima.

Successivamente, il legislatore ha ampliato il campo di azione considerando la possibilità di atti persecutori tramite mezzi digitali . In pratica, è stata aggiunta alla disposizione esistente la figura del cosiddetto “cyberstalking,” cioè comportamenti persecutori compiuti attraverso l’utilizzo della tecnologia.

Cosa dice la giurisprudenza


Byte The Silence

Scarica Gratuitamente Byte The Silence, il fumetto sul Cyberbullismo di Red Hot Cyber

"Il cyberbullismo è una delle minacce più insidiose e silenziose che colpiscono i nostri ragazzi. Non si tratta di semplici "bravate online", ma di veri e propri atti di violenza digitale, capaci di lasciare ferite profonde e spesso irreversibili nell’animo delle vittime. 
Non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi". Così si apre la prefazione del fumetto di Massimiliano Brolli, fondatore di Red Hot Cyber, un’opera che affronta con sensibilità e realismo uno dei temi più urgenti della nostra epoca.
 Distribuito gratuitamente, questo fumetto nasce con l'obiettivo di sensibilizzare e informare. È uno strumento pensato per scuole, insegnanti, genitori e vittime, ma anche per chi, per qualsiasi ragione, si è ritrovato nel ruolo del bullo, affinché possa comprendere, riflettere e cambiare. 
Con la speranza che venga letto, condiviso e discusso, Red Hot Cyber è orgogliosa di offrire un contributo concreto per costruire una cultura digitale più consapevole, empatica e sicura. Contattaci tramite WhatsApp al numero 375 593 1011 per richiedere ulteriori informazioni oppure alla casella di posta [email protected]


Supporta Red Hot Cyber attraverso: 

  1. L'acquisto del fumetto sul Cybersecurity Awareness
  2. Ascoltando i nostri Podcast
  3. Seguendo RHC su WhatsApp
  4. Seguendo RHC su Telegram
  5. Scarica gratuitamente “Byte The Silence”, il fumetto sul Cyberbullismo di Red Hot Cyber

Se ti piacciono le novità e gli articoli riportati su di Red Hot Cyber, iscriviti immediatamente alla newsletter settimanale per non perdere nessun articolo. La newsletter generalmente viene inviata ai nostri lettori ad inizio settimana, indicativamente di lunedì.

Per quanto concerne specificatamente gli atti persecutori realizzati attraverso mezzi digitali la giurisprudenza ha statuito come segue.

Costituisce atto persecutorio ai sensi dell’art. 612 –bis cod. pen. la creazione di falsi profili Facebook e account internet falsi riconducibili alla vittima di stalking qualora i contenuti postati e l’uso di detti profili si rivelino idonei a realizzare molestie reiterate. Nel sancire il principio ivi descritto, la Corte rivede e perfeziona un orientamento da tempo consolidato in base al quale non può dirsi stalking la semplice creazione di un profilo social riconducibile alla vittima, aprendo alla possibilità che simile comportamento si traduca in atto persecutorio laddove le modalità di utilizzo dei profili si connotino per particolare offensività, es. veicolando messaggi diffamatori e immagini offensive,( Cass. , Sez.V, sent. n. 25533/23).

Integra il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., la pubblicazione ripetuta su Facebook della fotografia dell’ex compagna, valutata unitamente alle condotte persecutorie commesse negli anni precedenti, tra cui i contatti ripetuti via mail e su Facebook anche con falsi profili, poiché presenta un’evidente natura molesta, dato che tale pubblicazione, anche in ragione della sua notevole capacità diffusiva, contribuisce a creare un clima idoneo a compromettere la serenità e la libertà psichica della persona offesa..( Cass., Sez. V,sent. n. 10680/22. In senso conforme: Cass. , Sez. V,  sent.n 1813/22).

Integra il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. nei confronti della moglie, la condotta di colui che invia svariati messaggi scritti e vocali, di minacce ed invettive indirizzati al cellulare del figlio della coppia, poiché tale comportamento è certamente idoneo a raggiungere la moglie e a causare nella stessa un grave e perdurante stato di ansia o di paura ( Cass. , Sez. V , sent. n. 19531/22) .

Il comportamento della persona offesa consistente nel bloccare l’utenza telefonica del persecutore, per poi successivamente sbloccarla, ridando così all’agente possibilità di inviare messaggi non graditi, è irrilevante ai fini dell’interruzione dell’abitualità del reato e della continuità delle condotte molestatrici, laddove queste, complessivamente valutate, risultino idonee a cagionare uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie incriminatrice degli atti persecutori (Cass., Sez. V, sent. n.44628/21).

Interessante anche altra pronuncia relativa ad un ex che per vendicarsi del fatto che l’amante aveva rivelato della relazione alla moglie aveva  aperto un profilo fb dedicato a postare  foto , video e commenti con riferimenti alla sua ex amante. In questo caso si riconosce la sussistenza del reato, considerandosi irrilevante il fatto che la donna potesse non conoscere di questi contenuti, non accedendo a tale profilo, rilevando comunque l’attitudine dannosa dal fatto che comunque sono stati provati stato di ansia e mutamento abitudini di vita della vittima (Cass., Sez. V, sent.n.57764/17).

E’stato considerato stalking la condotta dell’ex fidanzato che creava profili falsi a nome della vittima su social network frequentati da soggetti in cerca di esperienze, i quali la contattavano credendola disponibile per i propri interessi. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta sopra citata, insieme ai ripetuti episodi di minacce, persecuzioni e atti di violenza nei confronti della parte offesa integrasse senza dubbio il reato di stalking  (Cass., Sez.Fer., sent. n.36894/15).

Immagine del sitoPaolo Galdieri
Avvocato penalista e cassazionista, noto anche come docente di Diritto Penale dell'Informatica, ha rivestito ruoli chiave nell'ambito accademico, tra cui il coordinamento didattico di un Master di II Livello presso La Sapienza di Roma e incarichi di insegnamento in varie università italiane. E' autore di oltre cento pubblicazioni sul diritto penale informatico e ha partecipato a importanti conferenze internazionali come rappresentante sul tema della cyber-criminalità. Inoltre, ha collaborato con enti e trasmissioni televisive, apportando il suo esperto contributo sulla criminalità informatica.

Lista degli articoli
Visita il sito web dell'autore

Articoli in evidenza

Immagine del sito
Mentre Papa Francesco è Vivo e continua il suo ministero, la disinformazione Galoppa
Di Redazione RHC - 26/10/2025

Un’indagine condotta dall’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), con il supporto della BBC, ha messo in luce che i chatbot più popolari tendono a distorcere le notizie, modificandone il senso, ...

Immagine del sito
BreachForums rinasce ancora dopo l’ennesima chiusura dell’FBI
Di Redazione RHC - 26/10/2025

Spesso abbiamo citato questa frase: “Combattere il cybercrime è come estirpare le erbacce: se non le estirpi completamente rinasceranno, molto più vigorose di prima” e mai come ora risulta esser...

Immagine del sito
Blackout internet di 3 giorni a Caponago: una volpe ha morso e distrutto la fibra ottica
Di Redazione RHC - 25/10/2025

Per tre giorni consecutivi, dal 19 al 22 ottobre, il Comune di Caponago è rimasto isolato dal web a causa di un insolito incidente: una volpe è finita in un pozzetto della rete telefonica, danneggia...

Immagine del sito
RCE critica in Microsoft WSUS sfruttata attivamente. CISA avverte: rischio imminente
Di Redazione RHC - 25/10/2025

Un’allerta globale è stata lanciata dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) degli Stati Uniti, riguardante lo sfruttamento attivo di una falla critica di esecuzione di codice ...

Immagine del sito
Niente carne, niente ossa, solo codice! Il primo presentatore AI arriva da Channel 4
Di Redazione RHC - 24/10/2025

Lunedì 20 ottobre, Channel 4 ha trasmesso un documentario completo condotto da un presentatore televisivo creativo integralmente dall’intelligenza artificiale. “Non sono reale. Per la prima volta...