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Data breach: cosa leggiamo nella relazione del Garante Privacy

Data breach: cosa leggiamo nella relazione del Garante Privacy

Stefano Gazzella : 11 Settembre 2025 07:33

All’interno della relazione presentata da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con riferimento all’attività svolta nel 2024, un capitolo è dedicato ai data breach. Saltano all’occhio il numero di notifiche e la particolare frequenza delle violazioni di riservatezza e disponibilità. Non solo: nel 66,6 % dei casi (quindi: 2 su 3), è avvenuta una notifica per fasi con una notifica preliminare e successive notifiche integrative.

Fonte: relazione 2024 Garante Privacy.

Doverosa considerazione di metodo: il rapporto riguarda i settori che hanno notificato o per cui sono stati rilevati data breach da parte dell’autorità di controllo. Questo impone pertanto di fare attenzione a non incappare nel pregiudizio di sopravvivenza facendo l’errore di ritenere che riguardi tutti i soggetti che hanno subito un data breach. Ad ogni modo è un campione comunque rappresentativo, quanto meno dei soggetti che hanno inteso notificare l’evento di violazione dei dati personali. Che comprende anche quanti, spinti da moventi decisamente meno virtuosi, si sono trovati costretti a non poterli più nascondere.

Ad ogni modo, i settori più colpiti in ambito pubblico sono stati comuni, strutture sanitarie e istituti scolastici. Mentre nel settore privato sono state principalmente le grandi telco, energetiche, bancarie e dei servizi, nonché PMI e professionisti. Questo dato può confermare dunque che nessuno può dirsi esente dall’essere oggetto di attenzioni da parte dei cybercriminali.


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Gli attacchi ransomware rimangono i grandi protagonisti della scena, con compromissione di disponibilità e riservatezza dei dati per effetto della doppia estorsione. Sono state riportate come maggiormente significative le violazioni dolose causate da accessi non autorizzati o illeciti a sistemi informativi e compromissione di credenziali. Le divulgazioni accidentali sono invece riconducibili per lo più da errori di configurazione o errori nell’impiego di piattaforme informatiche o sistemi di gestione della posta elettronica.

Comuni denominatori delle istruttorie in caso di data breach.

L’apertura di un’istruttoria in seguito alla ricezione di una notifica di violazione non può essere ridotta ad un “atto dovuto” da parte del Garante di natura meramente burocratica. Piuttosto, è condotta allo scopo di verificare se c’è un’adeguata protezione degli interessati, sia nelle misure adottate o che il titolare altrimenti intende adottare per porre rimedio alla violazione ed attenuare gli effetti negativi nei confronti degli interessati, sia nell’analisi dei rischi svolta.

Bisogna infatti ricordare che queste misure sono prescritte come contenuto essenziale della notifica dall’art. 33 par. 3 GDPR:

La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

L’esito dell’attività istruttoria è dunque innanzitutto quello di constatare se queste misure sono adeguate, fornendo i correttivi del caso, nonché quello di verificare se il titolare del trattamento sia stato in grado di analizzare compiutamente i rischi. Assumendo, anche con attività ispettive e acquisizioni documentali, tutti gli elementi necessari per valutare tanto i rischi quanto l’adeguatezza delle misure adottate ed esercitare i provvedimenti correttivi del caso. Fra cui, nelle ipotesi di rischi elevati, quello di ingiungere la comunicazione agli interessati coinvolti e fornire le indicazioni specifiche per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli.

In particolare, all’interno del settore sanitario i provvedimenti sanzionatori derivanti da data breach per inadeguatezza delle misure di sicurezza predisposte sono stati talmente significativi da essersi meritati un capo dedicato all’interno della relazione (par. 5.4.1.), con la ricognizione di alcuni casi particolarmente significativi ed esemplari.

Alcuni dubbi sugli obblighi collegati al data breach (che però il Garante non può risolvere).

La relazione conferma alcuni dubbi sugli obblighi di gestione del data breach. Dubbi che richiederebbero un intervento da parte del legislatore in nome di una semplificazione ben più efficace di quella annunciata da Bruxelles e dalle tinte blu ridicolo cui siamo purtroppo abituati. Mettiamo i primi tre sul podio.

Il termine di gestione del data breach di 72 ore serve davvero a qualcosa?

Piuttosto, sembra che i migliori intenti della norma non superino il reality check. Nella realtà è un onere burocratico, svolto per lo più (in 2 casi su 3 da relazione del Garante) con un: compiliamo subito ora, integriamo poi. Con buona pace degli interessati che invece spesse volte dovranno attendere l’intervento del Garante successivo (e ben oltre le 72 ore) per leggere una comunicazione di data breach non sempre chiara, talvolta ridotta a un formalismo, e spesso inefficace per una serie di ragioni legate al fattore tempo. Ne è infatti trascorso abbastanza perchè i più attenti abbiano già appreso l’evento dai media e i più disattenti ne abbiano subito gli effetti negativi. Top timing!

Ben diversa natura ha invece la notifica degli incidenti informatici ad ACN (e che riguarda soggetti PSNC e NIS 2), che va oltre la tutela degli interessati ma segue scopi di sicurezza nazionale, per cui invece la tempestività è d’obbligo.

Non sarebbe meglio prescrivere 72 ore per comunicare agli interessati?

Forse il termine di 72 ore è maggiormente adeguato per la comunicazione agli interessati, senza lasciare quella formula “senza ingiustificato ritardo” che invece comporta continui ritardi o comunicazioni sgangherate. Questo sì che gioverebbe agli interessati consentendo loro di essere consapevoli dell’accaduto adottare tempestivamente misure a loro protezione.

Inoltre, enfatizzerebbe quell’approccio di responsabilizzazione previsto dal GDPR: rendicontare la gestione dell’incidente, dunque dare priorità alle garanzie a tutela degli interessati.

Magari gioverebbe anche una maggiore attenzione da parte del Garante e conseguenti sanzioni per comunicazioni inadeguate. Just to say. Speriamo di trovare un capo dedicato nelle prossime relazioni di attività.

Perchè parlare di rischio improbabile?

Questa è una perla. Semantica e concettuale. Quel concetto di improbabilità riferito al rischio porta con sé il retrogusto dell’ineffabile.

L’art. 33 par. 1 GDPR prevede infatti che:

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Certo, il considerando n. 85 propone che stia al titolare comprovare il fatto che” è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. In nome dell’accountability, che viene spesso citata quando non si sa come spiegare le cose.

Ma dal momento che anche l’EDPB fatica a fornire indicazioni e criteri di carattere generale, profondendosi piuttosto in una miriade di esempi, forse sarebbe meglio riformulare il trigger che fa scattare un esonero dall’obbligo di notifica.

Che so, ad esempio citando un rischio basso. E lasciando (vedi sopra circa le 72 ore) tempo al titolare per valutare correttamente il rischio prima di spammar notifiche di data breach “perchè non si sa mai”. Con buona pace dell’accountability.

Immagine del sitoStefano Gazzella
Privacy Officer e Data Protection Officer, è Of Counsel per Area Legale. Si occupa di protezione dei dati personali e, per la gestione della sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni, pone attenzione alle tematiche relative all’ingegneria sociale. Responsabile del comitato scientifico di Assoinfluencer, coordina le attività di ricerca, pubblicazione e divulgazione. Giornalista pubblicista, scrive su temi collegati a diritti di quarta generazione, nuove tecnologie e sicurezza delle informazioni.

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