
Autore: Stefano Gazzella
Più che sei personaggi in cerca d’autore, il dramma che coinvolge la maggior parte dei DPO e in numero ben maggiore è la ricerca di regole deontologiche comuni per l’esercizio della professione.
Certo, le associazioni di categoria hanno da tempo promosso presso i propri iscritti anche l’adesione ad un codice etico della professione di DPO ed esistono iniziative spontanee per la promozione di linee di condotta condivise.
È possibile dunque estrarre dei comuni denominatori, per lo più riconducibili agli artt. 37-39 GDPR che regolano la funzione e le Linee guida WP243 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).
Uno dei principi che ricorrono maggiormente è ad esempio la serietà nell’approcciarsi all’incarico, tanto nella partecipazione alla fase di selezione che nel corso dello svolgimento dei propri compiti. Infatti, essere in grado di valutare se le proprie competenze sono adeguate e sostenere così sin da principio l’accountability – e dunque: la capacità di rendicontazione delle scelte – dell’organizzazione.
Nella propria azione ovviamente deve innanzitutto “perseguire in via primaria l’osservanza delle disposizioni del GDPR”, come espressamente richiamato dalle citate linee guida dell’EDPB e per l’effetto agire con terzietà e indipendenza nell’interesse primario del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
Ulteriore principio che richiama lo svolgimento dei compiti è la cura di una formazione continua finalizzata al mantenimento dell’adeguatezza delle proprie competenze, con un approccio necessariamente trasversale stante le molteplici intersezioni normative nonché l’esigenza di maturare anche abilità tecniche e organizzative in parallelo per lo svolgimento efficace della funzione.
La domanda che può sorgere è: cui prodest? Insomma: avere delle regole deontologiche condivise, declinate direttamente da norma e best practices di settore, certamente reca giovamento ai DPO fornendo loro criteri orientativi per lo svolgimento dell’incarico secondo degli standard di qualità elevati.
Eppure, il beneficio non si limita a ciò dal momento che fissare tramite condivisione e pubblicazione dei codici di condotta, principi etici o deontologie giova anche alle organizzazioni che intendono ricorrere a tale figura in quanto hanno funzione di suggerire dei veri e propri parametri di selezione che possono venire adottati in tutto o in parte. Non solo: è possibile anche ricorrere a tali indicazioni per il controllo dell’operato del DPO, in modo tale da poter verificare che svolga in modo adeguato i propri compiti, sebbene sempre entro il limite della non interferenza.
Come ovvia e naturale conseguenza, anche gli interessati maggiori garanzie di tutela dalla garanzia di effettività di svolgimento di tale funzione la quale è deputata a promuovere la cultura della protezione dei dati all’interno dell’organizzazione e contribuire all’efficace attuazione dei principi fondamentali del GDPR.
Guardando ad un panorama più ampio, infine, l’adozione e condivisione di regole deontologiche può dare un beneficio al mercato della professione, che è stato vessato da un vero e proprio dumping interno per quanto riguarda competenze e valore del DPO. O almeno, così si spera.
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